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Sabato, 21 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Istituiti i codici tributo per i maggiori acconti dell’addizionale IRES degli intermediari finanziari

/ REDAZIONE

Sabato, 21 giugno 2025

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Al fine di anticipare gli effetti finanziari dei limiti introdotti, per banche e assicurazioni, alla deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito ex art. 1 commi 14-18 della L. 207/2024 (tra gli altri, svalutazioni e perdite su crediti), l’art. 1 comma 19 della stessa L. 207/2024 ha previsto la rideterminazione degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. Gli obblighi di ricalcolo interessano anche le eventuali addizionali e imposte sostitutive di tali tributi.

Ai sensi dell’art. 1 comma 20 della L. 207/2024, sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d’imposta dovuti per effetto dei suddetti obblighi di ricalcolo, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), non è possibile avvalersi, in sede di versamento:
- né della compensazione “orizzontale” nel modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97);
- né di quella “verticale” o “interna”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito relativo al 2024 compensato con l’acconto IRES a debito relativo al periodo d’imposta 2025), ex art. 4 comma 3 del DL 69/89.

Con la ris. dell’Agenzia delle Entrate n. 38/2025 erano stati istituiti i codici per il versamento della prima e della seconda rata dei maggiori acconti IRES e IRAP, non compensabili ex lege. Con la ris. n. 43/2025 di ieri, sono stati invece istituiti i codici tributo “2043” e “2044” per il versamento, rispettivamente, della prima e della seconda rata dei maggiori acconti dell’addizione IRES per gli intermediari finanziari di cui all’art. 1 comma 65 della L. 208/2015. Rimane ferma la validità dei versamenti eventualmente già effettuati adoperando i codici di cui alla citata ris. n. 38/2025.

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