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Rilevanti ai fini IVA le «quote» spettanti alle farmacie per le cessioni dei farmaci

/ REDAZIONE

Sabato, 21 giugno 2025

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La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi da 225 a 227 della L. 30 dicembre 2023 n. 213) ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2024, un nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di SSN (servizio sanitario nazionale), che si basa su quote fisse e variabili a cui va aggiunta, in determinati casi, un’ulteriore quota aggiuntiva.

In estrema sintesi, detta remunerazione per il rimborso dei farmaci, è calcolata determinando:
- una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico del farmaco al netto dell’IVA;
- quote fisse di importo differente in relazione al prezzo al pubblico;
- una quota fissa aggiuntiva “per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza”;
- una quota fissa aggiuntiva per le farmacie che non superano soglie definite del “fatturato S.S.N. al netto dell’IVA”, distinta in relazione all’ammontare del suddetto fatturato, erogata per rafforzare la capillarità della rete di farmacie sul territorio nazionale.

L’Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica n. 5, pubblicata ieri, 20 giugno 2025, ha chiarito che le suddette componenti sono rilevanti ai fini IVA. Ad esse si applica l’aliquota del 10%, prevista dal n. 114) della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/72 per i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione in dotazione alle farmacie secondo la farmacopea ufficiale.

Richiamando la normativa interna e unionale (in particolare gli artt. 73 della direttiva 2006/112/CE e 13 del DPR 633/72), l’Amministrazione finanziaria ricorda che la base imponibile IVA delle cessioni di beni è costituita da “tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore”, ivi comprese le “sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo” (art. 73 della direttiva 2006/112/Ce). Nel caso di specie le quote fisse e variabili di remunerazione costituiscono componenti del corrispettivo e, come tali, rilevano ai fini dell’imposta.

Altrettanto rilevanti sono le quote aggiuntive legate alle dimensioni delle farmacie. Esse hanno valenza “stabile e strutturale” e costituiscono “quote fisse di remunerazione”.

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