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Sabato, 7 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Possibile versare i maggiori acconti IRES e IRAP da differimento della deducibilità di componenti negativi

/ REDAZIONE

Sabato, 7 giugno 2025

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Con la ris. n. 38 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, con modello F24, i maggiori acconti dovuti ai sensi dell’art. 1 comma 20 della L. 207/2024.

L’art. 1 commi 14-20 della legge di bilancio 2025 ha disciplinato, ai fini della determinazione delle basi imponibili di IRES e IRAP, per i soggetti ivi previsti, il differimento della deducibilità, dai periodi d’imposta indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di taluni componenti negativi di reddito. Le citate disposizioni hanno anche disciplinato gli effetti sulla determinazione degli acconti per i periodi d’imposta interessati dal differimento. In base al comma 20, sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi precedenti, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell’art. 17 del DLgs. 241/97, né quelle dell’art. 4 comma 3 del DL 69/89 convertito.

Per consentire il versamento, tramite F24, degli importi relativi ai citati maggiori acconti , la ris. n. 38 istituisce i codici:
- “2007”, denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- “2008”, denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- “3881”, denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- “3882”, denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Nel modello F24, i codici “2007” e “2008” vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. I codici tributo “3881” e “3882” vanno indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Per i codici “2007” e “3881”, in caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” e “rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”.

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