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Implementato il servizio per il subentro del genitore superstite nella domanda di AUU decaduta

/ REDAZIONE

Sabato, 7 giugno 2025

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L’INPS, con il messaggio n. 1796 pubblicato ieri, ha comunicato l’implementazione del servizio per consentire al genitore superstite, dichiarato nella domanda per fruire dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) come “Altro genitore”, di subentrare nella indicata domanda originaria decaduta per il decesso del genitore richiedente, ricordando che con la precedente circ. n. 76/2023 erano state fornite le indicazioni per l’integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023 e, nel caso più grave, di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali.

L’Istituto con il messaggio in esame precisa che nella fase di presentazione della domanda di assegno unico e universale da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio risulta presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda, consentendo di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro – che può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore – il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” e, previa verifica dei requisiti, è assicurata la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.

Il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di 5 anni dalla data del decesso dell’altro genitore (art. 4 comma 8 del DLgs. 230/2021).

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