Escluso dalla TARI l’immobile oggettivamente inutilizzabile
Per provare questa condizione rileva il mancato allaccio alle utenze di luce, acqua e gas
Il presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 641 della L. 147/2013). Sono peraltro escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
Dunque, per quanto riguarda le unità a destinazione abitativa, devono versare la TARI i possessori ed i detentori (obbligati solidalmente all’adempimento del tributo), salvo che si tratti di immobili “non suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Detta previsione assume un particolare rilievo, ad esempio, per quelle unità abitative che, per le più disparate ragioni, rimangono di fatto disabitate.
È infatti da evidenziare che non tutte le unità abitative inutilizzate sono escluse dalla TARI: a questo riguardo, è essenziale ricordare che la TARI si compone, oltre che di una parte variabile, determinata in ragione dei rifiuti prodotti, anche di una quota fissa, che prescinde dalla quantità di rifiuti conferiti e dunque dall’utilizzo dell’immobile (in quanto determinata, per le utenze domestiche, in base alla superficie dell’unità immobiliare ed alla composizione del nucleo familiare dell’occupante).
Secondo l’interpretazione adottata dalla giurisprudenza, la condizione di “inutilizzabilità” dell’immobile, che determina l’esclusione dalla TARI, deve dipendere soltanto da ragioni oggettive, tali da rendere, di fatto, il bene inservibile; tale condizione non trova invece riscontro se il mancato utilizzo deriva da una scelta soggettiva del contribuente (così, tra le altre, Cass. 28 dicembre 2022 n. 37965).
In altre parole, in forza di tale interpretazione giurisprudenziale, è sottratto alla TARI l’immobile oggettivamente inutilizzabile (in quanto inidoneo all’abitabilità o comunque all’uso), e non quello lasciato inutilizzato dal titolare.
Aderisce a tale posizione la C.T. Reg. Lazio 26 novembre 2020 n. 3779/8/20, ove si afferma che configura una situazione di “oggettiva inutilizzabilità” il mancato collegamento alla rete fognaria e alle reti di fornitura dei servizi; al contrario, deve comunque ritenersi assoggettato alla TARI (seppure eventualmente ridotta per l’utilizzo temporaneo) l’immobile che il proprietario lascia volontariamente inabitato e non arredato, soprattutto qualora risulti comunque allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico, idrico, ecc.).
Dunque, l’allaccio alle utenze di luce, acqua, gas, configura, secondo l’orientamento della giurisprudenza, uno degli elementi di discrimine per distinguere le abitazioni inutilizzate per mera scelta del possessore (assoggettate alla TARI) da quelle oggettivamente inutilizzabili, e dunque escluse dalla TARI, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani (in tal senso anche la sentenza C.G.T. I Chieti 14 novembre 2023 n. 255/1/23 e la circ. Min. Economia e Finanze. 22 giugno 1994 n. 95/E, § 3).
Il riscontro della condizione di “oggettiva inutilizzabilità” deve peraltro tenere conto delle specificità dell’immobile. Si richiama a riguardo la sentenza C.G.T. II Umbria 28 agosto 2023 n. 273/1/23, resa con riferimento ad un immobile di interesse storico (attestato dal Ministero dei Beni culturali, e con vincolo trascritto nel registro immobiliare): la pronuncia afferma l’esclusione della TARI, in quanto l’immobile non era abitato, non aveva allacci alla rete del gas, ed era sprovvisto di cucina ed arredi, tutte circostanze che “unite alla natura vincolata dell’immobile, non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti”. La pronuncia precisa, d’altronde, che il mero allaccio alla rete elettrica e idrica, in quanto “indispensabili proprio per adempiere all’obbligo di custodia dell’immobile vincolato”, consentono comunque di ritenere esclusa la TARI.
In ogni caso, è opportuno verificare se nel proprio regolamento il Comune abbia previsto delle specifiche disposizioni con riguardo al riscontro della condizione di “inutilizzabilità” dell’immobile.
Comunque, per l’unità abitativa dotata di utenze ma che di fatto non viene utilizzata, la TARI, seppure dovuta, potrebbe risultare ridotta, se nel proprio regolamento il Comune ha previsto la riduzione della tassa sui rifiuti per gli immobili con uso limitato e discontinuo, ex art. 1 comma 659 della L. 147/2013.
Resta da precisare che è onere del contribuente dimostrare, ai fini dell’esclusione dalla TARI, che l’immobile non è suscettibile di produrre rifiuti urbani, con un riscontro da effettuare in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (così, tra le altre, Cass. 11 giugno 2024 n. 16265).
Va infine richiamato che, con riguardo all’immobile “oggettivamente inutilizzabile”, è opportuno presentare la dichiarazione TARI al Comune, per segnalare la condizione che dà diritto all’esclusione dal tributo locale (cfr. Cass. 16265/2024).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41