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Incremento retributivo medio di 231 euro nel nuovo triennio per le attività minerarie

/ REDAZIONE

Martedì, 15 luglio 2025

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Con Accordo sottoscritto l’11 luglio Assorisorse e le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) hanno definito il rinnovo della disciplina collettiva applicabile ai lavoratori addetti a miniere, cave e saline (o all’eventuale attività di dismissione, bonifica e recupero di detti siti), come anche agli impianti minerallurgici ed agli impianti metallurgici per la produzione dei metalli e dei metalloidi (quali ad esempio piombo, zinco, mercurio, antimonio e zolfo).

La disciplina pregressa derivava dal CCNL 11 aprile 2019 (codice CNEL B282), come già rinnovato dall’Accordo 13 luglio 2022 (si veda “Nuovi minimi retributivi per le attività minerarie” del 15 luglio 2022), ed era scaduta il 31 marzo scorso; la nuova regolamentazione decorre dal 1° aprile e scadrà, decorso un triennio, il 31 marzo 2028.

In ambito retributivo si segnala la previsione di nuovi minimi tabellari con decorrenza dicembre 2025, e successivamente marzo 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028, con un incremento complessivo pari a 231 euro per il livello medio (parametro 135). Dal prossimo mese di dicembre dovranno essere garantiti i seguenti importi: liv. 1S, 3.069,75 euro; liv. 1, 3.021,79 euro; liv. 2, 2.796,26 euro; liv. 3, 2.484,67 euro; liv. 4, 2.249,64 euro; liv. 5, 2.123,19 euro; liv. 6, 2.000,22 euro; liv. 7, 1.873,61 euro; liv. 8, 1.720,19 euro.

Dal 1° aprile 2025 aumenta inoltre a 90 euro (dai precedenti 70) il valore dell’indennità di funzione mensile spettante ai lavoratori con qualifica di quadro.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, il contributo conto azienda dall’11 luglio 2025 aumenta al 4%, comprensivo dello 0,2% per la quota di premorienza. Sempre dalla stessa data, con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa, il datore di lavoro è tenuto alla sola copertura base nei confronti del lavoratore, mentre sono a carico di quest’ultimo le integrazioni a livello di copertura superiore o le quote per l’estensione della copertura ai familiari.

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