Approvato in via preliminare il Testo unico IVA
Interessanti indicazioni sistematiche e pratiche sono reperibili nella relazione illustrativa
Nel pomeriggio di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di IVA, in ossequio alla legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023).
Come si legge nel comunicato stampa dell’Esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo e trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’IVA, abrogando contestualmente le disposizioni ad oggi vigenti.
È, così, confermato l’avvio dell’iter legislativo che porterà all’adozione del nuovo Testo unico a partire dal 1° gennaio 2026 (si veda “Pronta la revisione delle disposizioni IVA” del 14 luglio 2025).
Dalle bozze circolate del decreto legislativo e della Relazione illustrativa è possibile trarre qualche indicazione di carattere sistematico e non solo.
L’intervento proposto prevede la trasposizione delle norme contenute nel DPR 633/72 e nel DL 331/93, unitamente a tutte le altre norme in materia di IVA, “senza modificarne la formulazione”, ad eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento:
- per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative;
- ovvero per esigenze formali di armonizzazione normativa con altre disposizioni, tra cui quelle inserite in ulteriori Testi unici previsti dalla legge delega di riforma fiscale.
La Relazione illustrativa precisa che gli argomenti inseriti nel Testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce. In questo modo, le disposizioni nazionali sono sistematizzate, per buona parte, in modo coerente con la disciplina unionale.
Viene sottolineato che le norme in tema di accertamento – che erano contenute nel DPR 633/72 – non troveranno collocazione nel nuovo Testo unico.
Sono, invece, mantenute alcune disposizioni che, nella fase di consultazione pubblica, erano state espunte dal Testo unico IVA, quali quelle in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni, di liquidazione del tributo e quelle relative ai rimborsi.
A livello di aggiornamento normativo, è interessante notare che, nell’attuale art. 8 del DPR 633/72 (futuro art. 45 del Testo unico IVA), si introduce la condizione che “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”, eliminando il riferimento alla bolla di accompagnamento che non rappresenta più un documento idoneo per fornire la prova di uscita dei beni nelle cessioni all’esportazione (art. 1 del DPR 472/96). La relazione illustrativa specifica che la nuova disposizione è in linea con quanto previsto dalla procedura AES per la certificazione di uscita delle merci dal territorio Ue, ai sensi del Codice doganale e dell’art. 334 del Regolamento Ue n. 2447/2015.
Anche in tema di aliquote, la Relazione illustrativa fornisce alcune indicazioni d’interesse.
Con riguardo alle disposizioni che prevedono l’aliquota del 10% per gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, è aggiornato l’attuale riferimento normativo contenuto nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (nn. 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies).
Il nuovo Testo unico IVA prevede, infatti, l’inserimento del rinvio al Testo unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001) e non più all’abrogata L. 457/78 (cfr. anche risposta a interpello n. 390/2020), attualmente menzionata nel DPR 633/72, sebbene sia stata abrogata (si veda “Riforma delle aliquote IVA tra Testo unico e direttiva” del 9 luglio 2024).
Viceversa, dalla relazione illustrativa si evince che, per i beni contenuti nelle Tabelle allegate al DPR 633/72 (le quali confluiranno, in seguito, nel Testo unico), non sono state modificate le “voci doganali” alle quali viene fatto rinvio poiché l’aggiornamento di tale voci avrebbe implicato “un coordinamento normativo sostanziale”.
Dalla lettura dello schema di decreto legislativo si possono formulare ulteriori osservazioni:
- la collocazione, nel Capo V (“Fatturazione e registrazione delle operazioni”), delle norme relative alla liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 91 del Testo unico IVA) e alle “variazioni dell’imponibile o dell’imposta” (art. 92);
- l’apparente mancanza della norma che disciplina il regime transitorio per l’emissione delle note di variazione IVA in presenza di procedure concorsuali (“procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso”), ossia l’art. 18 comma 2 del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021);
- l’omissione della disposizione che regola le “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.” (c.d. LIPE), di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in quanto presumibilmente destinata al Testo unico adempimenti, unitamente alle norme sulla dichiarazione IVA annuale.
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