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Venerdì, 31 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Prima relazione sui contributi pubblici significativi entro il 30 aprile 2026

In dirittura d’arrivo il DPCM attuativo della criticata disposizione della L. 207/2024

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 31 ottobre 2025

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In base all’art. 1 comma 857 della L. 207/2024, gli “organi di controllo”, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, provvedono nello svolgimento dei compiti, e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
La determinazione del contributo di entità significativa è stata rimessa a un DPCM che solo di recente è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato ed è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si precisa (all’art. 1) che sono da considerare di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute in misura maggioritaria o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
- sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati, tra gli altri, ad ETS ex DLgs. 117/2017, ad ONLUS ex DLgs. 460/97 (iscritte nella relativa anagrafe), nonché a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato;
- sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. A tali fini rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.

Sono da considerare i contributi percepiti dal 1° gennaio 2025, ferma restando la possibilità di rinuncia.
Il successivo art. 2, poi, attiene allo svolgimento di apposite attività di verifica ed ai correlati obblighi di comunicazione. “I collegi di revisione e i collegi sindacali, anche in forma monocratica”, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato, come sopra definito, assicurano, nell’ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti.

I destinatari di tale obbligo di verifica, nonostante l’infelice dizione (“i collegi di revisione e i collegi sindacali, anche in forma monocratica”) – non conforme a quella della norma primaria – sono da individuare nel Collegio sindacale (o nel sindaco unico) o nel revisore. Ciò sembra trovare conferma nel periodo successivo, che agli organi di controllo (anche monocratici) impone di inviare al MEF (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, una relazione con le risultanze delle verifiche effettuate.

Dalla considerazione dei contributi percepiti a partire dal 1° gennaio 2025 consegue che la prima relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2026.
Al fine di assicurare lo svolgimento dei prescritti adempimenti, gli organi di controllo, ove non già esistenti, sono da nominare, anche in forma monocratica, previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative (modifiche che non appaiono strettamente necessarie).

Per consentire l’adeguato svolgimento dei controlli in questione, sembra opportuna una nomina tempestiva, entro la fine del 2025 o agli inizi del 2026. Il mancato invio della relazione, così come la comunicazione di mancata esecuzione del progetto (o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo è stato concesso), sono valutate per l’eventuale ammissione all’erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.

Anche i soggetti erogatori dei contributi di entità significativa devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli esiti dell’attività di ricognizione dei soggetti a favore delle quali i contributi risultino essere stati assegnati nel precedente esercizio finanziario. L’art. 3, infine, demanda al MEF la fissazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM (con aggiornamento annuale), delle modalità per la trasmissione in via telematica della relazione di verifica degli organi di controllo e delle ulteriori disposizioni applicative e operative. Si tenga presente, peraltro, che il DPCM è criticato dall’UNGDCEC perché trasferisce sui professionisti un’attività che dovrebbe restare in capo all’amministrazione erogante; il tutto senza preoccuparsi di adeguarne i compensi.

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