La dichiarazione firmata dal capitano della nave non prova la cessione intracomunitaria
La dichiarazione di consegna dei beni al di fuori del territorio italiano, sottoscritta per ricevuta da un soggetto auto-qualificatosi come capitano della nave, non è idonea a comprovare l’effettiva uscita degli stessi dal territorio nazionale e l’ingresso in quello di un altro Stato membro dell’Ue, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA.
Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21606 depositata ieri, 28 luglio 2025, con riguardo alla cessione di provviste e dotazioni di bordo per nautica da diporto avvenute negli anni 2011-2012 e qualificate dal soggetto passivo come cessioni intracomunitarie non imponibili IVA ex art. 41 del DL 331/93.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato che non risulta applicabile la presunzione relativa, di cui all’art. 45-bis del regolamento Ue 282/2011, in merito all’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario, in quanto la disposizione opera a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto, spetta al soggetto passivo assolvere all’onere della prova circa l’effettivo trasporto dei beni nello Stato membro in cui risiede il cessionario avente la soggettività passiva d’imposta.
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