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FISCO

Doppio appuntamento alla cassa entro fine luglio

Scade il termine per i versamenti con lo 0,4% dei «senza proroga» e per i versamenti senza maggiorazione dei soggetti IRES con termine «lungo»

/ Massimo NEGRO

Lunedì, 28 luglio 2025

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La fine del mese di luglio rappresenta un periodo cruciale per effettuare i versamenti a titolo di saldo 2024 e di primo acconto 2025, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in quanto:
- mercoledì 30 luglio scade il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, in relazione ai soggetti che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025;
- il successivo giovedì 31 luglio scade invece il termine di versamento, senza la suddetta maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti IRES che possono beneficiare del termine “lungo”, in quanto hanno approvato il bilancio 2024 dopo il 31 maggio 2025.

Con il citato art. 13 del DL 84/2025 sono stati infatti prorogati al 21 luglio senza alcuna maggiorazione, oppure al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30 giugno 2025;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

L’art. 13 comma 2 del DL 84/2025 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, la scadenza del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,4% riguarda, ad esempio:
- le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
- i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ex artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

In relazione ai soggetti IRES non in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga, il termine del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% deve essere rispettato dai soggetti “solari” che hanno approvato o avrebbero dovuto approvare il bilancio o il rendiconto 2024 entro il 31 maggio 2025 e dai soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.
Per i soggetti IRES “solari” che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto 2024 a giugno 2025, in base a disposizioni di legge (ad esempio avvalendosi dell’art. 2364 comma 2 c.c.), i termini ordinari di versamento si allungano.
Per tali soggetti, infatti, ai sensi dell’art. 17 del DPR 435/2001, i versamenti derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o di scadenza del termine di approvazione, quindi entro il 31 luglio 2025, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; pertanto, in quest’ultimo caso il termine scadrebbe il 30 agosto 2025, che però essendo un sabato comporta l’automatico differimento a lunedì 1° settembre.

Si ricorda che i termini previsti per i versamenti IRPEF e IRES, con o senza la maggiorazione dello 0,4%, anche per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, si applicano altresì al versamento del:
- saldo 2024 e primo acconto 2025 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti;
- diritto annuale alle Camere di Commercio.

In relazione al versamento del saldo IVA 2024, qualora non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), in base a quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del DPR 542/99 e dall’art. 13 del DL 84/2025, è possibile versarlo entro il prossimo 30 luglio, o 20 agosto per chi beneficia della proroga:
- con applicazione di una prima maggiorazione di interessi dell’1,6% (0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo e fino al 30 giugno 2025);
- con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente, per il differimento di 30 giorni dal 30 giugno o dal 21 luglio.
Al versamento del saldo IVA non sono invece applicabili i termini “lunghi” del 31 luglio o del 1° settembre 2025 per i soggetti IRES che hanno approvato (o dovevano approvare) il bilancio 2024 a giugno 2025 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 73/2017).

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