ACCEDI
Lunedì, 28 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Acquiescenza e definizione al terzo delle sanzioni con sospensione feriale

La domanda di adesione si cumula con la sospensione

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 28 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La sospensione feriale dei termini per l’intero mese di agosto riguarda, come espressamente prevede l’art. 1 della L. 742/69, i termini che hanno natura processuale, quindi non i termini di pagamento delle somme richieste mediante atti impositivi.
Ci sono però rilevanti eccezioni, per cui bisogna analizzare, di volta in volta, la fattispecie concreta.

Non sussiste alcuna sospensione feriale per i seguenti atti:
- avvisi di accertamento e di liquidazione per registro, successioni, ipocatastali;
- atti di rideterminazione delle somme a seguito di accertamento esecutivo (c.d. atti impoesattivi secondari ex art. 29 del DL 78/2010, nota Agenzia delle Entrate 30 settembre 2011 n. 2011/141776);
- cartelle di pagamento (art. 25 del DPR 602/73);
- intimazioni ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73);
- comunicazioni di fermo e di ipoteca (artt. 77 e 86 del DPR 602/73).

In altri casi il legislatore afferma che gli importi devono essere pagati “entro il termine per il ricorso” per cui il pagamento è soggetto alla sospensione feriale. Si tratta dei seguenti atti:
- accertamenti esecutivi per imposte sui redditi, IVA e IRAP (art. 29 del DL 78/2010);
- accertamenti esecutivi per tributi locali (art. 1 comma 792 della L. 160/2019);
- avvisi di recupero dei crediti di imposta (art. 38-bis comma 1 lett. d) del DPR 600/73).

Analogamente, soggiace alla sospensione feriale il termine entro cui vanno pagate tutte le somme o la prima rata onde fruire dell’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 (C.M. 8 agosto 1997 n. 235 cap. IV, § 1) o della definizione al terzo delle sole sanzioni ex artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97 (C.M. 5 luglio 2000 n. 138 § 2.3).

Relativamente alla procedura caratterizzante gli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni ex art. 16 del DLgs. 472/97:
- il termine di presentazione delle deduzioni difensive soggiace alla sospensione feriale, in quanto è collegato al ricorso;
- il termine dell’anno entro cui, a seguito delle deduzioni difensive, va notificato l’atto di irrogazione della sanzione non è sospeso nella pausa estiva, essendo un termine amministrativo.

Considerazioni particolari valgono per l’accertamento con adesione.
Per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo la domanda di accertamento con adesione presentata quando si riceve l’avviso di accertamento sospende il termine per il ricorso per novanta giorni (art. 6 commi 2 e 3 del DLgs. 218/97) e tale sospensione si cumula con la sospensione feriale dei termini (art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016).

Lo stesso sembra potersi dire per la domanda di adesione post accertamento presentata in merito ad atti soggetti a contraddittorio preventivo (art. 6 comma 2-quater del DLgs. 218/97), in cui il termine per il ricorso è sospeso per trenta giorni se la domanda è trasmessa nei 15 giorni successivi all’accertamento.
Ovviamente, il termine per il ricorso viene sospeso se la domanda è presentata secondo le condizioni di legge: rammentiamo che la domanda è inibita se, in precedenza, è stata presentata già domanda di adesione oppure se le parti hanno iniziato le trattative ma queste non sono andate a buon fine (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97).

Non sussiste alcuna sospensione per la domanda di adesione post schema di atto, considerato che la fase ha ancora una “dimensione” solo amministrativa (secondo la prassi, il termine dei 60 giorni per presentare le deduzioni difensive dopo lo schema di atto soggiace alla sospensione “feriale” dal 1° agosto al 4 settembre ex art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5 febbraio 2025).

Nessuna sospensione per le cartelle di pagamento

Bisogna, in ultima analisi, prendere in considerazione l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, a mente del quale se il pagamento deve avvenire con F24 i versamenti con scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese.
Ciò, sempre che il pagamento debba avvenire con F24 (nella maggioranza dei casi, salvo alcune eccezioni tipiche delle imposte d’atto in cui si paga ancora con modello F23), vale quindi per la prima rata derivante da accertamento con adesione/conciliazione giudiziale.

Lo stesso si può dire per le rate successive alla prima derivanti non solo da accertamento con adesione/conciliazione giudiziale, ma anche da acquiescenza/definizione al terzo delle sole sanzioni (in questi ultimi due casi, come visto, il termine per pagare tutte le somme o la prima rata soggiace però alla sospensione feriale per l’intero mese di agosto).

TORNA SU