Autorizzazione e PVC con motivazione e giustificazione di accesso
Non è previsto il ricorso contro l’autorizzazione del PM
Il disegno di legge di conversione del DL 84/2025, che dopo il via libera della Camera è passato all’esame della Commissione Finanze del Senato ed è atteso in Aula domani, martedì 29 luglio, contiene una novità in materia di accessi, ispezioni e verifiche.
Il neo introdotto art. 13-bis al DL 84/2025, rubricato “Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso”, è il tentativo del legislatore di abbozzare un primo intervento dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo n. 36617/18 del 6 febbraio 2025.
Rammentiamo che la Corte EDU ha ritenuto la disciplina nazionale in materia di accessi ispezioni e verifiche inadeguata a garantire i contribuenti (si veda “Per la Corte EDU l’Italia deve riformare la disciplina sulle verifiche fiscali” del 7 febbraio 2025).
In particolare i rilievi mossi hanno riguardato l’autorizzazione, non sempre necessaria, che è attualmente un atto dal contenuto meramente formale e privo di una motivazione effettiva e l’inesistente possibilità di una sua impugnazione o di avere un sindacato sulla legittimità delle attività poste in essere prima dell’accertamento.
L’intervento normativo andrebbe nella direzione di inserire all’art. 12 comma 1 della L. 212/2000 un ulteriore periodo, tale per cui il primo comma reciterebbe: “Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso”.
Quindi per gli atti di autorizzazione e nei verbali delle operazioni di verifica fiscale, occorrerà indicare e motivare “espressamente e adeguatamente” le “circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso” presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
A parere di chi scrive la norma lascia ampio margine di discrezionalità rispetto alla giustificazione e motivazione che deve contenere l’atto autorizzativo o il PVC.
Di fatto, resta fermo che il contribuente che ritenga che la motivazione di detti atti non sia adeguata e/o manchino le “circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso”, per avere tutela piena, dovrà comunque farsi carico di impugnare l’avviso di accertamento successivo e confidare nella valutazione discrezionale e soggettiva del giudice tributario.
Tale circostanza non è da sottovalutare in quanto i dettami astratti di legge si scontrano con l’applicazione concreta della norma nel contesto reale.
Inoltre, non pare neanche potersi validamente opporre che magari in sede di contraddittorio preventivo a seguito dello schema di atto, ovvero in sede di deduzioni difensive, l’Amministrazione possa eventualmente “ravvedersi”.
Ciò in quanto significherebbe non dare seguito all’attività accertativa sulla base di un rilievo della fase di indagine, circostanza che pare inverosimile.
Senza contare, poi, che resta inadempiuta l’indicazione della Corte EDU di prevedere la possibilità di un’impugnazione degli atti o di avere un sindacato sulla legittimità delle attività poste in essere prima dell’accertamento.
Si segnala che la modifica verrebbe a trovare applicazione dagli “atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il secondo comma al secondo periodo dell’art. 13-bis citato specifica infatti che “Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In buona sostanza il legislatore intende assicurare che tutti i precedenti autorizzazioni e PVC, senza che rechino la motivazione specifica, siano comunque salvi da eventuali vizi sollevabili anche in sede contenziosa.
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