Esonero contributivo in agricoltura anche per avversità atmosferiche
Il Ministero dell’Agricoltura può inserirlo nel decreto di accertamento della calamità naturale o dell’avversità atmosferica
L’INPS è intervenuto di recente con la circ. n. 103/2025 fornendo istruzioni operative sulle agevolazioni contributive applicabili alle aziende agricole colpite da calamità naturali.
In particolare, le imprese agricole possono beneficiare di interventi finanziari per compensare i danni subiti dal verificarsi di:
- calamità naturali;
- eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali (gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui 5 anni o 8 precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20% del potenziale forestale;
- diffusione di epizoozie (malattie degli animali) e organismi nocivi ai vegetali.
Le risorse finanziarie necessarie per azionare gli interventi di sostegno delle imprese agricole colpite dai suddetti eventi sono stanziate dal c.d. Fondo di solidarietà nazionale (FSN), previsto dall’art. 1 del DLgs. 102/2004. Il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
- interventi ex ante di tipo assicurativo, che consistono in strumenti volti a incentivare la stipula di polizze assicurative (art. 2 del DLgs. 102/2004);
- interventi compensativi ex post in caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole. Tra le misure ci sono le agevolazioni previdenziali (art. 5 comma 2 del DLgs. 102/2004);
- interventi compensativi ex post, consistenti in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte (art. 5 comma 3 del DLgs. 102/2004);
- interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica (art. 5 comma 6 del DLgs. 102/2004).
La disciplina relativa agli interventi compensativi assume rilievo per l’INPS (e per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi) nel caso in cui il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione dell’adozione dei decreti con cui accerta l’eccezionalità dell’avversità atmosferica, il verificarsi della calamità naturale o dell’epizoozia o della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, includa tra le misure di intervento compensativo ex-post l’applicazione di agevolazioni previdenziali consistenti in esoneri contributivi.
L’art. 8 del DLgs. 102/2004 prevede che alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento. Con proprio decreto, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, è autorizzato a determinare la percentuale dell’esonero fino ad un massimo del 50%. La misura dell’esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all’art. 5 comma 1 si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.
Successivamente, con il DM 21 luglio 2005 (attuativo dell’art. 8 comma 1 del DLgs. 102/2004) ha determinato la misura dell’esonero nelle seguenti misure:
- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30%;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore 70%.
L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, spettanti nel periodo di riferimento.
In merito, l’INPS ha sottolineato che sono escluse le seguenti contribuzioni: ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore; il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’art. 1 comma 755 della L. 296/2006; il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’esonero è inoltre subordinato al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, tra cui la regolarità contributiva.
I moduli di richiesta degli esoneri contributivi saranno disponibili nel cassetto previdenziale del contribuente. Il nuovo canale di trasmissione delle domande di esonero sarà utilizzabile per gli eventi avversi riconosciuti dal Ministero in relazione ai nuovi regimi di aiuto basati sul regolamento (Ue) 2022/2472 (circ. INPS n. 103/2025).
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