Assolvimento dell’IVA per il committente da coniugare con il regime autotrasportatori
Con il DL 84/2025, la disciplina è stata estesa agli appalti di trasporto merci
L’art. 9 del DL 84/2025 (c.d. decreto fiscale), il cui Ddl. di conversione, già approvato dalla Camera, è atteso domani in Aula al Senato, modifica l’ambito applicativo delle nuove disposizioni in tema di reverse charge e di assolvimento dell’IVA da parte del committente nel settore della logistica.
Si rammenta che sarà introdotto il meccanismo del reverse charge, per le prestazioni rese nei confronti delle imprese di trasporto e movimentazione di merci e delle imprese del settore della logistica, solamente previo rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Nelle more dell’autorizzazione unionale per l’efficacia del reverse charge, è stata introdotta – con riferimento alle stesse operazioni – la possibilità di optare per il “pagamento dell’IVA” da parte del committente del servizio (art. 1 comma 59 della L. 207/2024). Anche questa seconda disciplina non è ancora efficace, in mancanza del relativo provvedimento attuativo.
Il DL 84/2025 interviene sul piano oggettivo ampliando la portata delle disposizioni descritte.
È, così, abolita la precedente condizione che limitava l’applicazione del reverse charge (o, nelle more dell’adozione, la possibilità del pagamento dell’IVA da parte del committente) ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati “da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
L’intento del legislatore — come indicato dalla Relazione illustrativa al DL 84/2025 — è quello di includere nel perimetro di applicazione della nuova misura antifrode anche gli appalti di trasporto merci.
La norma riformulata non contiene, infatti, più i vincoli riferiti alla “prevalenza di manodopera” nel contratto né all’utilizzo di “beni strumentali di proprietà del committente”, cioè quelle caratteristiche non riscontrabili negli appalti di trasporto di merce per conto terzi.
Inoltre, con un altro intervento dell’art. 9 del DL 84/2025, per fugare possibili dubbi interpretativi, viene chiarito che l’opzione per il versamento dell’IVA da parte del committente potrà essere esercitata anche da tutti i soggetti che intervengono nella catena dei subappalti.
L’estensione della disciplina alle prestazioni di trasporto di beni per conto terzi, inclusi i subappalti, pone degli interrogativi sul rapporto con le semplificazioni previste, in ambito IVA, per gli autotrasportatori.
L’art. 74 comma 4 del DPR 633/72 consente, in verità, per tali soggetti, di emettere una fattura riepilogativa, per le prestazioni eseguite in un unico trimestre nei confronti dello stesso committente, nonché di liquidare l’imposta su base trimestrale, senza maggiorazioni e senza necessità di una specifica opzione.
Pur in assenza di chiarimenti ufficiali specifici sul punto, è possibile ritenere che le imprese di autotrasporto che opteranno per il regime di pagamento dell’IVA da parte del committente possano perdere i benefici sopra indicati.
Stando a una lettura delle disposizioni coinvolte, difatti, l’agevolazione contabile di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72 ha carattere soggettivo (in quanto riferita agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo di cui alla L. 298/74, muniti di apposita autorizzazione ministeriale). Se è vero che, nel nuovo regime di assolvimento dell’IVA ex art. 1 comma 59 ss. della L. 207/2024), la fattura è comunque emessa dal prestatore (e, quindi, potrebbe mantenere la periodicità trimestrale), d’altro canto la liquidazione e il versamento dell’imposta (mediante F24) sono in capo al committente del servizio, entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura.
Senza una modifica normativa – o un’indicazione ufficiale della prassi – non sembra possibile estendere tout court, per le operazioni di autotrasporto, la facoltà di liquidare e versare l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo, senza interessi, ex art. 74 comma 4 del DPR 633/72.
Con l’approvazione da parte della Camera del Ddl. di conversione del DL 84/2025, il legislatore è intervenuto su un altro aspetto della disciplina di pagamento dell’IVA da parte del committente nel settore del trasporto e della logistica. Viene meno l’esclusione che era stata prevista per le agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003. Anche tali soggetti passivi, dunque, potranno avvalersi del regime opzionale di versamento dell’IVA, oltre che del reverse charge (in seguito all’autorizzazione comunitaria).
Da ultimo, si segnala che, con una recente novità normativa, contenuta nell’art. 1-quater del DL 73/2025 (conv. L. 105/2025), è stato introdotto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL), quale strumento di supporto per l’affidamento degli appalti. Tale strumento consentirà ai soggetti interessati di verificare la conformità delle operazioni rispetto alla normativa fiscale, oltre che a quella contributiva e giuslavoristica.
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