In arrivo sanzioni penali legate all’uso di sistemi di intelligenza artificiale
Nel Ddl. in materia una norma è dedicata all’integrazione della disciplina penale per i rischi più gravi di abusi in relazione a tali strumenti
Il disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale sta proseguendo l’iter normativo ed è ora all’esame delle Commissioni Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica e Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato in terza lettura.
Tale disegno contiene una disciplina normativa che andrà ad affiancarsi a quanto già previsto su questo delicato e attualissimo tema dal Regolamento (Ue) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (“AI Act”).
Il corpo principale del testo è ovviamente dedicato ad aspetti tecnici e di tutela relativi alle numerosissime applicazioni che può avere l’intelligenza artificiale: ricerca, lavoro, professioni intellettuali, pubblica amministrazione, attività giudiziaria, ecc.
Lo scopo è quello di “sottolineare la dimensione antropocentrica dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e la vigilanza sui rischi economici e sociali nonché sull’impatto in ordine ai diritti fondamentali”.
Una norma è poi dedicata specificatamente all’integrazione della disciplina penale del nostro ordinamento al fine di affiancare alla regolamentazione di cui sopra anche specifiche sanzioni per i rischi più gravi di abusi in relazione a tali strumenti innovativi.
In questa prospettiva viene innanzitutto immaginata una circostanza aggravante da inserire nel corpo del codice penale (art. 61 n. 11-decies c.p.) “qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale, in particolare quando: tali sistemi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso; il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa; il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato.
Una circostanza aggravante a effetto speciale è invece prevista per il delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino. L’art. 294 c.p. nel testo vigente punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con volenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà. Si propone dunque di aggiungere un comma volto a prevedere un aggravamento della pena se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Si vuole prevedere anche un nuovo reato intitolato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (art. 612-quater c.p.) volto a punire con la reclusione da uno a cinque anni per chi cagiona un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa riferita al disegno di legge originario, attraverso la disposizione in commento si vuole offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando l’offensività della condotta sul pregiudizio all’autodeterminazione e al pieno svolgimento della personalità, circostanza confermata anche dalla collocazione sistematica della disposizione fra i delitti contro la persona e, segnatamente contro la libertà morale.
Altro intervento di interesse riguarda i reati di natura finanziaria, con l’introduzione di specifiche circostanze aggravanti per i reati di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 del DLgs. 58/1998) quando i fatti sono commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Infine, vi è la proposta di una estensione del c.d. “plagio” ai casi di utilizzo di intelligenza artificiale. Si tratta di intervenire sull’art. 171 comma 1 della L. 633/1941, che punisce con la multa da 51 a 2.065 euro l’appropriazione, intesa come riproduzione, in tutto o in parte di un’opera creativa altrui senza averne diritto. Il disegno di legge estende la punibilità anche delle condotte legate alla riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater della medesima legge (che disciplinano riproduzioni ed estrazioni di testi e dati) anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
È chiaro come tutte queste evoluzioni normative possano impattare anche sull’attività delle imprese, che stanno iniziando a usare largamente nelle proprie procedure e nei processi produttivi algoritmi di intelligenza artificiale. Peraltro, è presumibile – considerando altresì la riforma in corso del DLgs. 231/2001 – che illeciti in materia di AI vengano direttamente inseriti nel sistema della responsabilità degli enti, incluse le violazioni dell’AI Act. Ciò porrà inevitabilmente questioni relative alla valutazione della c.d. “colpa in organizzazione” quale presupposto della responsabilità non solo dei manager ma delle stesse società.
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