Misure protettive mai confermate nella composizione negoziata per insolvenza «non nuova»
Per la medesima crisi o insolvenza, la protezione è ammessa per 12 mesi
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha chiarito come le misure protettive non possano trovare conferma nell’ambito della composizione negoziata avviata, per una medesima situazione di insolvenza, dopo l’instaurazione di una procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione (non ancora conclusa in via definitiva), nell’ambito della quale le misure protettive erano già state concesse.
Ricorda il Tribunale come sia erronea l’interpretazione secondo cui l’art. 8 del DLgs. 14/2019 (CCII) farebbe riferimento, quale termine ultimo del periodo di 12 mesi di protezione, all’omologa non definitiva dello strumento di regolazione della crisi in funzione del quale siano state concesse le misure protettive (anche come approdo di una
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