Misure cautelari oltre i termini perentori di quelle protettive
Necessario garantire le trattative nella proroga della composizione negoziata
Nella composizione negoziata, di cui agli artt. 12 e ss. del DLgs. 14/2019 (CCII), la durata delle misure protettive può essere prorogata al fine di assicurare il buon esito delle trattative, purché la proroga non sia superiore a 240 giorni (art. 19 comma 5 del CCII).
L’art. 8 del CCII, invece, dispone che, in ogni caso, la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non possa superare il periodo, anche non continuativo, di 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.
Il termine di durata non trova applicazione rispetto alle misure cautelari richieste dal debitore, nell’ambito della composizione negoziata, al fine di inibire le azioni esecutive ...