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FISCO

Reverse charge anche per appalti e subappalti nel trasporto merci

Il DL Fiscale elimina il requisito del prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente

/ Emanuele GRECO

Lunedì, 16 giugno 2025

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Le recenti disposizioni in tema di reverse charge per appalti e subappalti nel settore della logistica, introdotte dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), incontrano le prime modifiche.

Difatti, l’art. 9 del decreto fiscale, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stando alle bozze circolate prevede una variazione sul piano oggettivo. Anche nella nuova versione della norma, resta ferma la necessità di una previa autorizzazione a livello unionale, affinché la misura divenga efficace.

Ricostruendo la disciplina, la legge di bilancio 2025 ha introdotto un doppio regime:
- da una parte, è stato implementato il meccanismo del reverse charge, introducendo il comma 6-quinquies) dell’art. 17 del DPR 633/72, con riferimento alle prestazioni rese nei confronti delle imprese di trasporto e movimentazione di merci e imprese di servizi nel settore della logistica;
- nelle more del rilascio dell’autorizzazione che renda efficace il meccanismo del reverse charge, è prevista, per le medesime prestazioni, una disciplina che consente, su base opzionale, il “pagamento dell’IVA” da parte del committente del servizio (ferma la responsabilità in solido, per l’imposta, da parte del prestatore).

Per quanto concerne il meccanismo del reverse charge di recente introduzione ex art. 17 comma 6-quinquies), il decreto fiscale ne amplia l’ambito soggettivo.

La misura sarà, infatti, applicabile a tutte le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

È abolita la precedente condizione che ne limitava l’applicazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati “da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al decreto fiscale, l’intento del legislatore è quello di estendere il perimetro di applicazione, considerata anche la finalità antifrode della misura, “tra gli altri, anche agli appalti di trasporto merci”, eliminando i vincoli “legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente”. Queste ultime, infatti, sono caratteristiche oggettive del contratto che non sono riscontrabili nella generalità degli appalti (e subappalti) di trasporto della merce per conto terzi.

Resta fermo, come detto, che l’efficacia della disposizione rimane subordinata al rilascio di una misura di deroga, ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/Ce, da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Rimangono, comunque, escluse dal meccanismo del reverse charge di cui alla nuova lett. a-quinquies) le prestazioni rese nei confronti:
- delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti o società per le quali si applica la disciplina dello split payment a norma dell’art. 17-ter del DPR 633/72;
- dalle agenzie per il lavoro ex art. 4 del DLgs. 276/2003.

In via transitoria, nell’attesa del rilascio dell’autorizzazione comunitaria, per le suddette operazioni, è introdotto un regime opzionale per effetto del quale l’IVA è versata dal committente (art. 1 comma 59 ss. della L. 207/2024),
Anche in questo caso, si tratta, però, di disposizioni che non sono ancora efficaci. L’attuazione è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che non è stato, al momento, emanato.

L’ampliamento dell’ambito oggettivo riguarderà anche questa seconda disciplina che, come anticipato, consentirà di optare per il versamento dell’IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie dell’IVA, per le prestazioni di servizi in appalto o subappalto rese nei confronti di imprese di trasporto merci e di imprese della logistica.

Un’ulteriore modifica è, infine, prevista dal decreto fiscale per evitare possibili dubbi interpretativi sulla corretta applicazione della disciplina transitoria.
Si chiarisce, per via normativa, che l’opzione per il versamento dell’IVA (da parte di prestatore e committente) può essere esercitata anche da tutti i soggetti che intervengono nella catena dei subappalti. Come specificato nella Relazione illustrativa al DL, dunque, la facoltà esercitata da un subappaltatore “non è subordinata alla circostanza che dell’esercizio della medesima opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il committente e il primo appaltatore”. In sostanza, “l’esercizio dell’opzione da parte del committente e del primo appaltatore non rappresenta una condizione necessaria affinché anche nei rapporti di subappalto possa essere esercitata la medesima facoltà”. In questo modo, ai fini dell’opzione, ciascun rapporto di subappalto si può considerare autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto nonché a quello tra il committente e il primo appaltatore.

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