La sostitutiva per l’affrancamento di riserve riduce il patrimonio netto
Altri emendamenti agli OIC riguardano gli oneri accessori all’acquisto di partecipazioni e l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Nella giornata di ieri, 6 giugno 2025, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato e sottoposto a consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali, che fanno seguito a richieste di chiarimento pervenute allo standard setter.
Come indicato nel comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione, le proposte di modifica fanno parte dell’ordinaria attività di revisione degli standard contabili, che sono periodicamente aggiornati in relazione a problemi applicativi riscontrati nella prassi per i quali non è possibile trovare una soluzione meramente interpretativa.
I commenti possono essere inviati entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo staffoic@fondazioneoic.eu.
L’obiettivo che si prefigge l’OIC è di rendere disponibile agli operatori la versione definitiva degli emendamenti entro la fine dell’anno.
Entrando nel dettaglio, le modifiche riguardano, in primo luogo, i documenti OIC 13 (Rimanenze), OIC 16 (Immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali) in riferimento agli acquisti con opzione di rivendita.
Lo standard setter propone di specificare (in modo coerente con quanto previsto dal documento OIC 34 in capo alla società venditrice) che il bene acquistato è iscritto in bilancio (tra le rimanenze, le immobilizzazioni materiali o i beni immateriali) solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non sarà esercitata. In caso contrario, il bene acquistato rimane iscritto nel bilancio del venditore.
Gli emendamenti intervengono, poi, sul documento OIC 21 (Partecipazioni) in riferimento agli oneri accessori all’acquisto di partecipazioni, quali costi di intermediazione bancaria e finanziaria, commissioni, spese e imposte, costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto.
In questo caso, lo standard setter propone di precisare che la capitalizzazione non costituisce una facoltà, bensì un obbligo, qualora gli oneri siano direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione.
L’OIC ha, inoltre, ritenuto opportuno precisare che gli oneri accessori sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile della partecipazione, in linea con la regola generale già prevista dagli OIC 16 e OIC 24.
Altro intervento riguarda il documento OIC 24 in riferimento all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.
A tal riguardo, si propone di ammettere la commisurazione delle quote di ammortamento ai ricavi della società (finora espressamente esclusa, in applicazione del principio di prudenza), ma soltanto a condizione che la società applichi il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale.
La precisazione fa seguito alle indicazioni contenute nell’OIC 34 in merito alla cessione di licenze.
Si evidenzia, inoltre, che, in relazione al metodo di ammortamento a quote decrescenti, non si pone il problema del mancato rispetto del postulato della prudenza, in quanto presuppone l’ammortamento della maggior parte del costo nella prima parte della vita utile del bene.
Gli emendamenti intervengono anche sul documento OIC 25 (Imposte sul reddito) in riferimento all’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta.
In questo caso, lo standard setter propone la rilevazione del debito per l’imposta sostitutiva in riduzione della relativa riserva di patrimonio netto (e non invece a Conto economico).
Il riferimento è, evidentemente, all’opzione per l’affrancamento delle riserve di rivalutazione in sospensione di imposta ex art. 14 del DLgs. 192/2024 (si veda “Affrancamento delle riserve in sospensione con impatto sul bilancio” del 21 marzo 2025).
Da ultimo, gli emendamenti intervengono sui documenti OIC 16 e OIC 31 (Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto) in riferimento all’attualizzazione dei fondi per oneri di smantellamento e ripristino.
In questo caso, lo standard setter propone (in base al criterio della classificazione per natura dei costi) di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo ovvero dall’adeguamento del tasso di attualizzazione nella classe C del Conto economico, considerata la natura finanziaria dell’attualizzazione.
Tuttavia, trattandosi di effetti che non derivano da un finanziamento in senso stretto, è opportuno distinguerli dagli altri proventi od oneri di natura finanziaria.
In particolare, in considerazione dell’art. 2423-ter comma 3 c.c., ai sensi del quale “devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”, si propone la classificazione in una voce ad hoc, denominata “C.17-ter) - Effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.
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