Ritenute sui premi agli sportivi con difficoltà interpretative
Il DLgs. 33/2025 reintroduce l’esonero, con qualche dubbio sull’applicabilità per il 2025
L’applicazione dal 1° gennaio 2026 del DLgs. 33/2025, di riordino delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione in un Testo unico, determina qualche difficoltà interpretativa in merito alla corretta applicazione dell’esonero da ritenuta in caso di erogazione di premi agli sportivi per i risultati ottenuti in qualità di componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.
In linea generale, i premi erogati in occasione di manifestazioni sportive subiscono le ritenute previste in relazione alla categoria reddituale in cui le somme sono qualificate; ad esempio, se il premio è percepito in relazione a un rapporto di lavoro dipendente, l’erogazione rientra nel reddito di lavoro dipendente con applicazione della ritenuta di cui all’art. 23 del DPR 600/73.
Questa disciplina è tuttavia derogata da quanto previsto dall’art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021, secondo cui costituiscono premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 2 del DPR 600/73 le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche. Il richiamo della disciplina di cui all’art. 30 del DPR 600/73 comporta l’assoggettamento delle somme alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 20%.
Tale disciplina è stata limitata a opera dell’art. 14 comma 2-quater del DL 215/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”), che aveva introdotto uno specifico esonero da ritenuta per le somme corrisposte dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 di ammontare complessivo non superiore a 300 euro. L’agevolazione non è stata riproposta, per cui le somme versate a partire dal 1° gennaio 2025 sono tornate a essere assoggettate alla ritenuta in commento, senza la possibilità di beneficiare di una soglia di esonero.
In questo quadro si inserisce l’art. 45 del DLgs. 33/2025 che, nel recepire all’interno del Testo unico l’attuale art. 30 del DPR 600/73 in ordine alle ritenute sui premi e le vincite, ripropone al comma 9 l’esonero da ritenuta per i premi di cui all’art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021 complessivamente inferiori a 300 euro, ricalcando quanto indicato dal decreto Milleproroghe, termine iniziale compreso. Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, infatti, l’agevolazione si applica sulle somme “versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024”; la mancata previsione di un termine finale implica quindi l’introduzione a regime dell’esonero da ritenute entro l’importo di 300 euro.
La situazione, all’apparenza lineare, è complicata dal fatto che, per espressa disposizione normativa (art. 243 del DLgs. 33/2025), le disposizioni del Testo unico versamenti e riscossione, senza alcuna deroga espressa, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026; l’art. 45 del DLgs. 33/2025 risulta quindi privo di effetti fino al prossimo 31 dicembre compreso. Da ciò consegue che i premi erogati nel 2025 che ricadono nell’ambito dell’art. 30 comma 2 del DPR 600/73 non potrebbero beneficiare dell’esonero da ritenuta.
L’inciso dell’art. 45 comma 9 del DLgs. 33/2025, che fa rientrare nell’agevolazione i premi versati a partire dal 29 febbraio 2024, potrebbe essere giustificato dall’intenzione del legislatore di dare continuità all’agevolazione la quale, tuttavia, non è stata coordinata con la disposizione sull’applicazione effettiva del Testo unico.
Considerata l’evidente incongruenza tra la disciplina dettata dall’art. 45 (rivolta ai premi versati dal 29 febbraio 2024) in commento e la relativa applicabilità (posticipata al 2026), si ritiene preferibile adottare un comportamento prudente riguardo ai premi versati nel 2025, considerando l’esonero da ritenuta come non applicabile, in attesa di correzioni legislative o eventuali chiarimenti ufficiali.
Oltre ai problemi di coordinamento sopra descritti, l’art. 45 del DLgs. 33/2025 risulta di difficile applicazione anche per un’altra ragione, legata alla formulazione della disposizione, che accorda l’esonero da ritenuta “se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro”; considerato che l’agevolazione viene introdotta a regime, non è attualmente chiaro il riferimento al “suddetto periodo”, posto che l’art. 45 del DLgs. 33/2025 non individua un periodo preciso.
Si tratta, verosimilmente, di un’ulteriore svista legislativa dovuta alla riproposizione acritica della medesima disposizione prevista dal DL 215/2023, che dovrebbe tuttavia essere corretta, o quantomeno chiarita.
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