Necessaria un’effettiva tutela del lavoratore nella conciliazione in sede sindacale
La stipula deve avvenire nell’ambito di un luogo neutro
L’art. 2113 c.c. sancisce l’invalidità delle rinunce e delle transazioni aventi a oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
Il quarto comma dell’art. 2113 c.c., tuttavia, esclude il divieto e, pertanto, legittima le rinunce e le transazioni nel caso in cui siano oggetto di conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c. In dette ipotesi, la rinunzia e la transazione sono immediatamente valide ed efficaci, in forza della tutela garantita al lavoratore dall’intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi c.d. protette, nel cui novero rientra, per quanto qui di interesse, la sede sindacale ...
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