Accentramento INAIL entro il 15 settembre
Autorizzazione revocabile se il datore di lavoro non fornisce le informazioni sulle persone a lavoro e i dati relativi alle retribuzioni e alle ore di lavoro
Entro il 15 settembre 2025, i datori di lavoro che si trovano a gestire un elevato numero di unità produttive diffuse sul territorio nazionale possono presentare la richiesta all’INAIL ai fini dell’accentramento delle posizioni assicurative presso un’unica sede dell’Istituto assicuratore per l’anno 2026.
Il termine e le modalità di invio sono disciplinati dall’art. 26 del DM 27 febbraio 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e permette alle aziende di semplificare gli adempimenti amministrativi a cui sono obbligati, facilitando il rapporto tra privato e Pubblica Amministrazione.
Più in particolare, la norma in esame prevede che l’istanza debba essere presentata entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello per cui viene chiesto l’accentramento. Di conseguenza, entro il 15 settembre 2025 il datore potrà richiedere l’accentramento per l’anno 2026.
Il mancato o il tardivo invio dell’istanza non permette al datore di lavoro di ottenere l’accentramento per il 2026 e l’impresa dovrà attendere il prossimo anno per presentare la richiesta valevole però per l’anno 2027.
Operativamente, il citato art. 26 prevede che l’istanza debba essere presentata, con modalità telematica, alla:
- Direzione regionale INAIL competente per territorio qualora l’accentramento abbia carattere nazionale, interregionale o regionale;
- Direzione provinciale dell’Istituto, se l’accentramento ha carattere provinciale.
La norma prevede espressamente che all’interno dell’istanza per l’accentramento delle posizioni assicurative il datore di lavoro interessato debba indicare valide motivazioni poste a fondamento della richiesta. Nel dettaglio, il datore di lavoro dovrà riportare le seguenti informazioni:
- tutti i lavori in corso di svolgimento nonché quelli cessati nel quadriennio antecedente l’anno di presentazione;
- l’anno di presentazione dell’istanza;
- i numeri delle posizioni assicurative e le corrispondenti sedi INAIL.
In merito, si evidenzia come siano escluse dalla richiesta di accentramento delle posizioni assicurative i lavori a carattere temporaneo, previsti dall’art. 15 del DM 27 febbraio 2019, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro. L’art. 15 stabilisce, infatti, che per i lavori a carattere temporaneo, esercitati dal medesimo datore di lavoro, quest’ultimo deve presentare, per mezzo dei servizi telematici dell’Istituto, la denuncia di ogni singolo lavoro e di qualsiasi eventuale modificazione. Mentre i lavori temporanei classificabili con la stessa voce di tariffa sono inclusi in un’unica posizione assicurativa gestita dalla sede INAIL territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta.
Il datore di lavoro può richiedere l’accentramento delle posizioni assicurative presso un’unica sede INAIL anche in via preventiva, già in sede di inizio attività. Anche in questo caso occorre presentare apposita istanza motivata per via telematica alla Direzione regionale dell’INAIL competente per territorio oppure alla competente sede provinciale INAIL. In questo caso, i termini da rispettare sono quelli previsti dall’art. 12 commi 1 e 3 del DPR 1124/1965 (art. 26 comma 2 del DM 27 febbraio 2019).
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro prestate. L’INAIL ha la facoltà di revocare – in qualsiasi momento – l’autorizzazione all’accentramento nel caso in cui il datore di lavoro non fornisce le suddette informazioni sulle persone a lavoro e i dati relativi alle retribuzioni e alle ore di lavoro.
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