L’accertamento con adesione della società comprime la difesa del socio
Il quantum dell’accertamento del socio deve però essere coerente con quello sociale
L’art. 4 comma 2 del DLgs. 218/97 prevede, in merito ai redditi prodotti in forma associata, un’unica procedura di accertamento con adesione con riferimento alle società, associazioni e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria e ai soci, associati e al coniuge del titolare dell’azienda coniugale nonché alle società di capitali trasparenti.
Il legislatore ha agito sulla competenza degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo in via eccezionale che l’ufficio competente nei confronti della società, associazione o azienda coniugale effettua la definizione del reddito attribuibile ai soci, associati e al coniuge, con un unico atto e in contraddittorio con ciascuno di tali soggetti.
Questo schema è stato esteso di recente alla generalità delle situazioni dal DLgs. 13/2024 che ha modificato l’art. 31 comma 3 del DPR 600/73. Per gli atti emessi dallo scorso 30 aprile 2024, la competenza all’accertamento è sempre in capo alla Direzione provinciale determinata con riferimento alla società, quand’anche i soci abbiano un diverso domicilio fiscale e risiedano in una differente Provincia.
Tornando al tema dell’adesione, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DLgs. 218/97, “Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benchè ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all’accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto”. Quindi, tradotto in parole semplici, se la società stipula l’accertamento con adesione e il socio no:
- l’Agenzia delle Entrate emette l’accertamento parziale nei confronti del socio sul maggior reddito di partecipazione recependo il quantum stabilito in sede di adesione dalla società con sanzioni piene;
- il socio non può definire questo accertamento al terzo ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97 (mentre in assenza di indicazioni normative contrarie sembra possibile la definizione delle sanzioni al terzo ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 472/97, ricorrendo così per la sola imposta);
- il socio mantiene intatto il diritto di ricorrere in Corte tributaria.
Varia giurisprudenza ha aggiunto un pericoloso tassello al quadro descritto, stabilendo che se il socio non aderisce, l’ufficio non può contestare al socio un reddito maggiore del definito e, dal canto suo, il socio potrà sì ricorrere ma senza poter contestare il merito della pretesa (Cass. 23 novembre 2017 n. 28007, Cass. 24 febbraio 2022 n. 6070).
Il principio è stato ribadito di recente: “Una volta divenuto incontestabile il reddito della società a seguito della definizione derivante dall’accertamento con adesione, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del proprio reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perché l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società – costituente titolo per l’accertamento nei confronti dei soci, sia perché non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale” (Cass. 22 maggio 2026 n. 15824).
La necessità che l’accertamento sul maggior reddito di partecipazione sia “livellato” sull’adesione posta in essere dalla società è prevista dalla legge, che in alcun modo pone limiti alla difesa del socio in giudizio.
Sostenere che il socio possa sollevare solo vizi propri dell’atto come ad esempio l’intervenuta decadenza è contrario alla legge e si pone in aperto contrasto con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Rammentiamo che, sebbene in giudizio sussista il litisconsorzio necessario tra società e soci, la domanda di accertamento con adesione presentata dalla società o da uno dei soci quando è notificato l’accertamento non comporta la sospensione del termine per ricorrere per il periodo di legge anche per gli altri (Cass. 13 gennaio 2022 n. 879, Cass. 4 marzo 2024 n. 5726).
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