Piano di risanamento rimodulabile e con scenari alternativi nella CNC
È incompatibile un piano avente natura meramente liquidatoria
L’accesso alla composizione negoziata richiede la predisposizione e il deposito, tra l’altro, di un progetto di piano di risanamento (art. 17 comma 3 lett. b) del DLgs. 14/2019).
Il piano ha una duplice finalità principale ossia informativa e programmatica: si evidenza la sussistenza dei presupposti ex art. 12 comma 1 del DLgs. 14/2019, si delineano le strategie di intervento e le azioni conseguenti, evidenziando i benefici e gli effetti nell’ottica del risanamento.
Ne consegue che si tratta di un documento indispensabile e propedeutico per l’avvio e lo sviluppo delle trattative con tutte le parti interessate dalla composizione negoziata.
Ai fini della sua elaborazione, è necessario tener conto delle indicazioni contenute nella “check - list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza” di cui alla Sezione II del DM 23 aprile 2026 (che integra e sostituisce il DM 21 marzo 2023).
L’eventuale assenza di un piano sufficientemente strutturato rispetto a quanto richiesto dall’art. 13 comma 2 (check list di controllo), richiamato anche dall’art. 19 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019, è tale da costituire un ostacolo non solo per l’esperto, ma anche ai fini della concessione delle misure protettive (Trib. Milano 11 luglio 2026).
La chiarezza del piano di risanamento, la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni di base, sono tutti elementi, infatti, che il giudice è chiamato a valutare, anche tramite il parere reso dall’esperto, ai fini della verifica del fumus boni iuris nell’ambito del procedimento ex art. 19 del DLgs. 14/2019 (Trib. Monza 23 luglio 2026).
In ogni caso, il piano deve necessariamente essere elaborato nell’ottica della “salvaguardia della continuità aziendale” (diretta e/o indiretta).
In altri termini, il piano non potrà mai avere natura meramente liquidatoria, attraverso la previsione della dismissione dell’intero patrimonio aziendale (Trib. Bologna 21 luglio 2026).
Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità che il piano di risanamento possa anche prevedere delle dismissioni, purché inserite in un programma di riorganizzazione e di rilancio delle attività (Trib. Milano 24 luglio 2026)
La natura del piano non deve assimilarsi allo stato in cui versa la società istante: alla composizione negoziata, infatti, può accedere una società in liquidazione, purché la finalità sia quella di risanare l’azienda, rimuovere le cause di scioglimento e revocare lo stato di liquidazione (Trib. Lecce 13 luglio 2026).
Ciò non esclude la possibilità che il percorso di composizione negoziata possa ugualmente concludersi con l’apertura di una successiva ed eventuale fase di liquidazione, non potendo individuarsi altra soluzione (Trib. Bologna 21 luglio 2026).
Il legislatore richiede si depositi un “progetto” di piano di risanamento. Ciò comporta che lo stesso non debba avere necessariamente, sin dall’inizio, le stesse caratteristiche di completezza richieste dall’art. 87 o anche dall’art. 56 del DLgs. 14/2019 (Trib. Forlì 31 ottobre 2024).
È possibile, nelle fasi iniziali, che il piano presenti aspetti da approfondire e interventi da definire, senza che ciò sia tale da far ritenere il percorso di risanamento manifestatamente impraticabile (Trib. Ivrea 21 luglio 2026).
Il piano di risanamento, infatti, può essere oggetto anche di una significativa e successiva rimodulazione, posto che la composizione negoziata è fisiologicamente destinata ad una progressiva definizione della strategia di risanamento, sotto il controllo dell’esperto e nel confronto con i creditori.
Ciò che rileva è che la base su cui fondano le sue assunzioni sia sempre sufficientemente concreta e non manifestamente irragionevole.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 14 luglio 2026.
Il carattere non definitivo del piano consente anche la possibile previsione di scenari multipli, eventualmente ancorati all’esito positivo ovvero negativo di un determinato evento (per esempio, contezioso legale); (Trib. Foggia 13 luglio 2026).
Analogamente è possibile che le previsioni ivi contenute siano condizionate non solo dalle scelte strategiche ipotizzate ma anche da fattori straordinari che, sebbene ne rendano incerta la realizzazione, non escludono la sua fattibilità (Trib. Brescia 15 luglio 2026).
Ciò che rileva, in ultimo, è che il piano sia dotato di logica e di coerenza (Trib. Firenze 12 luglio 2026), sia sufficientemente documentato e mostri un’attitudine prospettica di un ragionevole risanamento, sebbene oggetto di possibili modifiche in ragione dello sviluppo delle trattative con i creditori (Trib. Ravenna 24 luglio 2026).
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