Per la bancarotta documentale semplice basta la colpa
Non viene meno la responsabilità dell’imprenditore se la contabilità è affidata a un professionista
La Cassazione, nelle sentenze nn. 30669 e 30671 del 2026, ha ricapitolato le caratteristiche essenziali della fattispecie di bancarotta documentale semplice di cui agli art. 217 comma 2 e 224 n. 1 del RD 267/42 (oggi, in relazione alla liquidazione giudiziale, artt. 323 comma 2 e 330 lett. a) del DLgs. 14/2019).
Tale disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’amministratore che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
L’omessa tenuta delle scritture, si precisa, non deve necessariamente protrarsi per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendo il reato integrato anche se tale condotta viene tenuta per un arco temporale inferiore. Ciò in quanto la ratio della norma incriminatrice risiede nell’esigenza di tutelare la correttezza della tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento, anche per un breve periodo di tempo.
La bancarotta documentale semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, intende consentire ai creditori l’esatta conoscenza della consistenza del patrimonio sociale, sul quale, eventualmente, soddisfarsi.
La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale, integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. L’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno nel caso in cui manchino passività insolute o quando l’attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, ma solo quando sia cessata anche formalmente con la cancellazione dal Registro delle imprese.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, poi, il reato in questione è punibile anche a titolo di colpa. Ciò si desume dalla struttura della norma, che, nel punire l’imprenditore che non tenga, o tenga irregolarmente, le prescritte scritture contabili, non prevede come necessaria la volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori.
Rispetto alla punibilità del reato anche a titolo di colpa non costituisce ostacolo l’art. 42 c.p. – che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa – in quanto la nozione di “previsione espressa” non equivale a quella di “previsione esplicita” e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la “previsione implicita” è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.
Occorre considerare, altresì, che, ai sensi degli artt. 2214 e ss. c.c., l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è personalmente obbligato alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Egli può certo avvalersi dell’opera di un tecnico – sia esso un dipendente o un libero professionista – ma resta sempre responsabile per l’attività da essi svolta nell’ambito dell’impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell’attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, o non hanno tenuto regolarmente, i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge.
Tale principio opera non solo nel caso di reati punibili solo a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale), ma anche in quelli punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice documentale).
Sotto questo profilo si evidenzia come l’imprenditore non vada esente da responsabilità per aver affidato a un collaboratore le operazioni contabili anche perché si deve presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall’imprenditore medesimo.
Si tratta, peraltro, di una presunzione iuris tantum, che può essere superata da rigorosa prova contraria.
D’altra parte, la colpa dell’imprenditore è ravvisabile anche in ragione del fatto che su di lui grava sia l’onere di un’oculata scelta del professionista incaricato, con connessa eventuale culpa in eligendo, che quello di controllarne l’operato.
Si precisa, infine, come, per l’amministratore imputato, sia irrilevante la circostanza che la documentazione contabile fosse inesistente già al momento dell’assunzione dell’incarico.
In caso di avvicendamento nella gestione di una società, infatti, l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo anche dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore.
Grava, tuttavia, su quest’ultimo l’obbligo di verificare l’esatto adempimento degli obblighi del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e i documenti contabili mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneità, la lacunosità o la falsità.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941