Competenza unica dell’Ufficio con litisconsorzio necessario per le società di persone
Rimane la necessità che tutti partecipino al processo
A partire dagli atti emessi dallo scorso 30 aprile, è in vigore l’art. 31 del DPR 600/73 così come modificato dal DLgs. 13/2024. Per l’effetto, in tema di redditi prodotti in forma associata la Direzione provinciale determinata con riferimento alla sede legale della società sarà competente anche per i soci, quand’anche uno o più di loro abbiano la residenza in una diversa Provincia.
Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 (sentenza 4 giugno 2008 n. 14815) è pacifica la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci.
Far sì che il processo si svolgesse unitariamente era difficile se non impossibile laddove fossero stati diversi i domicili fiscali, posto che ciò si rifletteva sulla competenza del giudice come prevede l’art. 4 del DLgs.
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