Al sindaco unico di srl nominato dal Tribunale anche la revisione legale
Per il documento del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti sarebbe obbligatoria
Il documento di ricerca CNDCEC-FNC “Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.”, reso pubblico ieri, si sofferma sulle problematiche nelle nomine dei controllori effettuate dai Tribunali nelle srl che, nonostante l’insorgenza dell’obbligo sancito dall’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c., non vi abbiano provveduto.
A tali fini, alcuni Tribunali stanno attingendo da elenchi appositamente predisposti dai Consigli degli Ordini territoriali. Poiché, però, alcuni di questi elenchi sono stati formati da tempo, il documento rileva l’opportunità di effettuare un aggiornamento, da ripetere ogni semestre, per consentire all’iscritto di verificare la propria disponibilità e di valutare eventuali situazioni impeditive intervenute nel frattempo.
Si osserva, inoltre, come, ai fini della nomina, il Tribunale dovrebbe attenersi alle indicazioni contenute nelle clausole statutarie in materia di controlli. Tuttavia, gli statuti lasciano spesso ampia discrezionalità ai soci relativamente alla scelta del controllore (organo di controllo o revisore legale) nonché alle connesse prerogative; ragion per cui, anche una loro verifica potrebbe non essere sufficiente per la scelta da adottare.
Probabilmente anche per tali ragioni, i Tribunali, nella maggior parte dei casi, si stanno orientando per la nomina di un organo di controllo – e, più precisamente, del sindaco unico – senza ulteriori precisazioni circa i compiti da svolgere (sovente, peraltro, è questa anche la richiesta dei Conservatori dei Registri delle imprese nei solleciti diretti alle srl inadempienti).
A fronte di ciò, il documento in esame ritiene che, dall’art. 2477 c.c. e dalle indicazioni della legislazione comunitaria (cfr., in particolare, le direttive 2013/34/Ue e 2014/56/Ue) sarebbe possibile desumere la obbligatorietà della revisione legale nelle srl obbligate alla nomina di controllori. Di conseguenza, il sindaco unico nominato dal Tribunale, in assenza di precisazioni in ordine ai compiti allo stesso attribuiti, dovrebbe, unitamente all’attività di vigilanza ex art. 2043 c.c., esercitare anche la funzione di revisione legale.
Sarebbe, tuttavia, auspicabile che il provvedimento del Tribunale, se non anche la comunicazione del Conservatore, specificassero tali importanti profili.
Altro aspetto problematico – non trattato dai provvedimenti di nomina ad oggi adottati dai Tribunali – attiene al compenso del sindaco unico. Al riguardo si osserva, in primo luogo, come la mancanza di una decisione giudiziale sia, probabilmente, la conseguenza di una interpretazione meramente letterale della disposizione di legge, che menziona unicamente il potere vicario di nominare l’organo di controllo o il revisore legale.
La conseguenza, però, è che il professionista, in esito alla nomina, dovrebbe contattare la società e presentare alla stessa un preventivo di massima (eventualmente rifacendosi ai parametri stabiliti nel DM 140/2012). Inoltre, dovendo svolgere anche la revisione legale, occorrerebbe anche redigere la proposta di contratto (o lettera d’incarico). Successivamente, l’assemblea dei soci dovrebbe deliberare in merito al compenso, precisando, in caso di sindaco unico incaricato anche della revisione legale, quanto sia riconosciuto per ciascuna attività.
Qualora il preventivo dovesse essere rifiutato, ed il compenso proposto dall’assemblea dovesse apparire inadeguato rispetto alle complessità dell’incarico, il professionista potrebbe non accettare l’incarico e comunicare, senza indugio, la mancata accettazione al Tribunale che lo ha nominato.
Tuttavia, per evitare situazioni di stallo provocate dalla mancata accettazione degli incarichi da parte dei professionisti per l’inadeguatezza del compenso proposto dalla società (con riattivazione dell’intervento sostitutivo del Tribunale per procedere ad una nuova nomina), è ritenuto auspicabile che il provvedimento del Tribunale si esprima anche – quanto meno – sui criteri di determinazione dei compensi (eventualmente richiamando i parametri del citato DM 140/2012).
Occorre, altresì, considerare che il professionista nominato dal Tribunale (in particolar modo nel caso di sindaco-revisore) è tenuto ad effettuare mirate valutazioni sulla assenza di cause di ineleggibilità e sulla propria capacità di svolgere adeguatamente l’incarico ricevuto, con particolare riferimento all’impegno richiesto, nonché a svolgere talune attività preliminari (inclusa la verifica dei saldi di apertura) finalizzate ad accettare l’incarico solo dopo averne compreso natura, portata e fattori di rischio.
Diversamente da quanto accade nel procedimento di nomina ordinario, infine, il documento ritiene che non sia dovuta la dichiarazione di trasparenza ex art. 2400 comma 4 c.c., in relazione agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; ciò perché questa è una dichiarazione che, nella prassi, i sindaci rendono in forma scritta in un momento antecedente all’assemblea di nomina al fine di agevolarne il procedimento decisionale e per evitare situazione di sovrapposizione di incarichi difficilmente gestibili.
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