Strumenti emessi nell’ambito del piano attestato di risanamento assimilati alle azioni
Nel caso esaminato dalla risposta n. 224/2025, i titoli costituivano un investimento di rischio
Con la risposta a interpello n. 224 del 21 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa alla qualificazione fiscale degli strumenti partecipativi emessi da una società in occasione del piano attestato di risanamento.
Più nello specifico, si trattava di strumenti partecipativi forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, emessi ai sensi dell’art. 2346 comma 6 c.c. a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.
Il regolamento di emissione prevedeva che:
- in considerazione del fatto che i titoli avevano natura partecipativa, l’apporto, effettuato a fondo perduto, venisse contabilizzato in un’apposita riserva indisponibile di patrimonio netto;
- i titoli attribuissero il diritto di percepire una percentuale delle distribuzioni di utili, di riserve di utili e del residuo attivo di liquidazione;
- ciascun titolare, con la sottoscrizione o l’acquisto dei titoli, riconoscesse e accettasse che i titoli costituivano un investimento di rischio, senza obbligo di rimborso, e conferivano esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi previsti.
I proventi erano costituiti da quanto realizzato in virtù della dismissione della società, mentre i costi erano rappresentati da tutti gli oneri/pagamenti da effettuare prima di procedere alla remunerazione.
Alla luce del quadro riportato, l’Agenzia delle Entrate richiama la distinzione degli strumenti finanziari tra equity (azioni e titoli similari) e passività (obbligazioni e titoli similari) individuata dalla risoluzione n. 30/2019 e basata:
- in primo luogo, sulla circostanza che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra società del gruppo), requisito sufficiente a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o similare;
- in via secondaria, sull’esistenza di una obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e sull’assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell’impresa, fattori che individuano uno strumento finanziario similare al titolo obbligazionario.
Si fa presente inoltre che l’art. 109 comma 9 lett. a) del TUIR dispone che non assume rilevanza fiscale ogni tipo di remunerazione “dovuta su titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”.
Fatte tali premesse la risposta a interpello n. 224/2025 qualifica gli strumenti finanziari in esame come assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR.
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