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Super deduzione nuove assunzioni con chiarimenti per i gruppi interni

Un DM pubblicato ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze precisa il calcolo dell’incremento occupazionale

/ Giosuè MANGUSO

Sabato, 28 giugno 2025

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Con il DM 27 giugno 2025, pubblicato ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze, il MEF è intervenuto per meglio disciplinare il criterio di calcolo della deduzione maggiorata per i gruppi interni, il quale aveva creato alcuni dubbi.
In particolare, viene sostituito il comma 8 dell’art. 5 del DM 25 giugno 2024, che fa ora riferimento, all’ultimo periodo, al “rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”. Per effetto di tale intervento, ora una eventuale riduzione alla deduzione spettante a ciascuna società del gruppo con un incremento occupazionale complessivo sarà applicata soltanto in presenza di un eventuale decremento occupazionale (e non mera riduzione che non tiene conto degli incrementi) registrato da altre società del medesimo gruppo.

I dubbi chiariti dal DM 27 giugno 2025 nascono da un equivoco di fondo sul concetto di decremento occupazionale complessivo, la cui definizione non cambia e resta “il decremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero dei medesimi dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente” (art. 1 comma 1 lett. l) del DM 25 giugno 2024).

Il criterio di calcolo per i gruppi interni, poi, è disciplinato dall’art. 5 comma 8 (sostituito dal nuovo DM), il quale considera il gruppo interno come un unicosoggetto economico” (come indicato anche nella Relazione illustrativa al DM di ieri), poiché l’agevolazione sarà riconosciuta in presenza di un incremento occupazionale complessivo a livello di gruppo, cioè considerando tutte le società che vi appartengono. In altre parole, ciascuna società del gruppo dovrà verificare la presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti e, in presenza di un incremento occupazionale complessivo, procedere al calcolo dell’incentivo.

Il calcolo e la spettanza della deduzione maggiorata restano individuali anche per i gruppi interni, nel senso che, pur dovendo verificare eventuali decrementi occupazionali complessivi in ciascuna società del gruppo interno, l’eventuale incentivo resterà un diritto spettante alla singola società che avrà realizzato un incremento occupazionale complessivo.
Infatti, la relazione illustrativa al DM 25 giugno 2024 indica chiaramente come l’art. 5 comma 8 intenda evitare che, attraverso manipolazioni del perimetro del personale all’interno del gruppo, si possano presentare entità con incrementi occupazionali che di fatto equivalgono ai decrementi registrati presso altre entità del medesimo gruppo, senza che vi sia un effettivo incremento complessivo di forza lavoro. Pertanto, è corretto che laddove in un gruppo vi sia una società con un decremento occupazionale, si determini, in capo alle società che, invece, hanno registrato un incremento occupazionale, una correzione dell’agevolazione. Il che equivale anche a escludere correzioni se nessuna società del gruppo interno presenta decrementi occupazionali.

Tuttavia, nell’esempio riportato dalla relazione illustrativa al DM 25 giugno 2024 una mera riduzione del numero di lavoratori di una società del gruppo interno è stata considerata come decremento occupazionale complessivo; in altre parole, non si è tenuto conto che la medesima società aveva anche realizzato un incremento occupazionale maggiore della riduzione, determinando per essa un incremento occupazionale complessivo (e non un decremento occupazionale).
Per effetto di tale calcolo, la semplice riduzione del numero di lavoratori in una società – senza considerare se la stessa avesse registrato anche un aumento dei lavoratori tale da determinare un incremento occupazionale netto – avrebbe costretto tutte le società del gruppo interno che avevano maturato i requisiti per la fruizione di tale deduzione ad applicare una indebita rettifica.

Il DM pubblicato ieri interviene proprio su questo punto sostituendo l’art. 5 comma 8 del DM 25 giugno 2024, in modo da rendere più chiaro il presupposto della correzione; la relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025 chiarisce che la nuova formulazione consente ora di superare i suddetti dubbi operativi che avrebbero potuto comportare applicazioni della disciplina non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa.

Secondo la citata relazione, la modifica si applica dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e sulle relative dichiarazioni dei redditi (da presentare ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).

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