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Dal 2025 stop alle agevolazioni per le caldaie alimentate a combustibili fossili

Salvi microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, pompe di calore ad assorbimento a gas, generatori a biomassa e sistemi ibridi

/ Arianna ZENI

Martedì, 1 luglio 2025

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Con la circolare n. 8/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) per gli interventi “edilizi” e, in particolare, sulle aliquote delle detrazioni spettanti per le spese sostenute negli anni dal 2025 al 2027 per gli interventi volti al recupero edilizio, alla riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e alla riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”; si veda “Detrazione maggiorata al 50% estesa alle spese 2025 sulle parti comuni” del 20 giugno 2025).

Qualche considerazione ulteriore, tuttavia, deve essere fatta in relazione agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La L. 207/2024 ha stabilito infatti che, per dare attuazione alla direttiva (Ue) 2024/1275 del 24 aprile 2024 (c.d. “Case green”), dal 1° gennaio 2025 non godono di agevolazioni le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i suddetti interventi esclusi dall’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, ma anche dal “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR, sono quelli che riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica, ma anche la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) spettano invece per i microcogeneratori, anche qualora siano alimentati da combustibili fossili, per i generatori a biomassa di cui al DLgs. 199/2021, per le pompe di calore ad assorbimento a gas e per i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione così come previsto dal DM 6 agosto 2020, per i quali è possibile fruire degli incentivi anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

Dal bonus per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, la circ. n. 8/2025 precisa che sono esclusi non soltanto gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ma anche quelli di nuova installazione.

Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili rimangono detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 con il bonus casa o l’ecobonus (detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR e detrazione IRPEF/IRES c.d. “ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013), anche se gli interventi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

Anche se l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili è agevolato con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, non è possibile fruire dell’agevolazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.
Tuttavia, se entro il 31 dicembre 2024 era stata presentata la CILA-S o l’istanza di acquisizione del titolo edilizio per le demo-ricostruzioni, anche se l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili viene realizzato nel 2025, fermo restando che le relative spese sostenute dal 2025 non godono dell’agevolazione, ha rilevanza ai fini del miglioramento della classe energetica dell’edificio.

Nell’ambito della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, infine, viene chiarito che per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione l’aliquota della detrazione rimane al 50% anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033.

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