Per il DURC debiti contributivi, sanzioni e interessi non devono superare 150 euro
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sul c.d. «scostamento non grave» che permette il rilascio del documento
Per la regolarità contributiva è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
Lo ha affermato il Ministero del Lavoro – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – con l’interpello n. 3 di ieri, 13 ottobre 2025.
Il quesito è stato sollevato dall’Associazione nazionale per industria e terziario (ANPIT), che chiede se è possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” ex art. 3 comma 3 del DM 30 gennaio 2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni e/o interessi), prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata), l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva (potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento).
Si ricorda che il citato art. 3 comma 3 del DM 30 gennaio 2015 prevede la sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Inoltre, la norma specifica altresì che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.
Sullo scostamento non grave si era già pronunciato il Ministero del Lavoro con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, nella quale aveva precisato che l’importo di 150 euro deve intendersi “cristallizzato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.
Sulla questione è intervenuto anche l’INPS con la circolare n. 126/2015 e con il messaggio n. 213/2021. In quest’ultimo documento, l’Istituto di previdenza aveva affermato che tale criterio opera esclusivamente per consentire l’emissione del DURC on line al momento della richiesta (qualora fosse presente un debito pari o inferiore a 150 euro), mentre non opera quando il contribuente, con debiti superiori a 150 euro che danno luogo all’emissione dell’invito a regolarizzare, non provveda a regolarizzare l’intero debito richiesto. Pertanto, in questa seconda ipotesi, anche in presenza di un debito residuo inferiore ai 150 euro, il DURC viene emesso non regolare.
Tornando al caso oggetto di interpello, secondo il Ministero del Lavoro, la formulazione della norma, che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge, non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante, per cui, in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale.
L’ipotesi prospettata appare priva di fondamento perché le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono; le sanzioni civili hanno infatti la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
In merito, il Ministero del Lavoro ribadisce come la norma stessa individui espressamente in 150 euro l’importo (composto da contributi e accessori di legge) che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità contributiva.
Su tale importo, inoltre, è stata calibrata la procedura adottata dall’Ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il c.d. “Durc On Line”.
Ciò premesso, ai fini del rilascio del DURC il totale dei debiti contributivi, sanzioni e interessi non devono superare l’importo di 150 euro, tale importo rappresenta infatti la soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
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