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Alla Consulta il conflitto tra misure di prevenzione e procedure esecutive

La Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale in tema di prevalenza delle misure penali

/ Tommaso NIGRO

Martedì, 14 ottobre 2025

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La questione della prevalenza delle misure di prevenzione sui diritti dei creditori ipotecari con riferimento alle procedure esecutive individuali aveva trovato dignità nel rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte operato dal Tribunale di Pavia (si veda “Rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte per la prevalenza delle misure di prevenzione” del 18 luglio 2025). Il contrasto era stato ritenuto meritevole di trattazione dalla Prima Presidente che aveva, ex art. 363-bis c.p.c., assegnato la risoluzione alla Cassazione la quale, ripercorrendo efficacemente l’iter fattuale e giuridico, ha ora, con l’ordinanza interlocutoria n. 27111 depositata il 9 ottobre 2025, dato risposta al quesito posto enunciando il seguente principio di diritto: “in caso di sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p., le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del Codice Antimafia (segnatamente, l’art. 55) si applicano anche nelle procedure esecutive individuali, dovendosi ritenere superato dall’innovazione normativa l’orientamento che privilegiava – in caso di sequestro volto alla confisca «ordinaria» – il criterio dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie”.

La conseguenza dell’interpretazione assunta ha, tuttavia, evidenziato una fondata questione di legittimità costituzionale che ha indotto a rimettere gli atti alla Consulta.

Occorre ripercorrere il percorso argomentativo che la Cassazione utilizza per assumere le suesposte conclusioni, partendo dal primo esame di ammissibilità del rinvio pregiudiziale. Sul punto, dopo aver seriamente dubitato dell’interesse dell’esecutato a proporre opposizione, la Corte tratta la questione in ragione del dovere di rilevare, anche ex officio, eventuali motivi di improseguibilità dell’esecuzione. In tal senso ritiene sussistenti tutti i requisiti del rinvio, con particolare riferimento al tema della “novità”, dando atto di non aver “ancora avuto la Corte l’occasione di occuparsi funditus delle ricadute ermeneutiche e applicative” delle modifiche normative di cui agli artt. 317 del DLgs. 14/2019 (CCII) e 104-bis disp. att. c.p.p.

Ciò posto, operato l’inquadramento normativo e giurisprudenziale, il giudicante passa a esaminare la questione posta dal tribunale rimettente in relazione all’art. 317 del CCII, ritenendolo inapplicabile all’esecuzione individuale. E lo fa attraverso una censura degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che avevano cercato di forzare il dato attraverso il ricorso all’analogia, stabilendo che: l’operazione dell’interprete diretta a colmare un vuoto legislativo costituisce un procedimento integrativo analogico, non ammesso, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi; l’applicazione della disciplina del CCII non può desumersi nemmeno dalla reiterata affermazione giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di liquidazione giudiziale equivale a un “pignoramento universale”, posto che la stessa si fonda comunque su un’impropria analogia (per pretesa eadem ratio) tra le procedure liquidatorie concorsuali e individuali; non esiste quel ruolo “ancillare” e subalterno dell’esecuzione singolare, rispetto a quella collettiva stante l’indiscutibile equiordinazione.

Sicché, “proprio perché l’art. 317 citato ha una portata applicativa limitata alla liquidazione concorsuale, la disposizione non assume di per sé la valenza di novità normativa idonea a modificare l’indirizzo giurisprudenziale che ha individuato l’ordo temporalis come criterio di risoluzione dei conflitti tra le misure adottate in sede penale e i gravami civili”.

Diversa è, invece, la soluzione che la Corte ricava dall’esame del modificato art. 104-bis comma 1-bis disp. att. c.p.p. il cui dato testuale, nella parte in cui distingue come autonomi concetti la “tutela dei terzi” dai rapporti con le procedure concorsuali, costituisce elemento di novità idoneo a trarre diverse conclusioni. In detto contesto, infatti, “la nozione di «tutela dei terzi» è talmente ampia da comprendere anche i creditori di una procedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti dal sequestro preventivo, nonché l’aggiudicatario degli stessi”. Ciò porta a concludere che le regole del DLgs. 159/2011 disciplinano anche i rapporti tra il sequestro ex art. 321 comma 2 c.p.p. preordinato alla confisca cosiddetta “ordinaria” e le procedure esecutive individuali, essendo questa “l’unica possibile lettura dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. in base al tenore letterale della vigente norma ed alle ragioni logico-sistematiche suesposte, insuscettibile di qualsiasi alternativa interpretazione costituzionalmente orientata”.

Tale conclusione espone, tuttavia, l’art. 104-bis disp. att. c.p.p. al contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 117 comma 1 Cost. nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 321 comma 2 c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applichi la disciplina del DLgs. 159/2011, anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie, “la quale consentirebbe, invece, di evitare un grave, irragionevole e ingiustificato pregiudizio ai diritti dei creditori e dell’aggiudicatario o dell’acquirente in executivis, neppure in alcun modo giustificato dalle peculiari esigenze di prevenzione proprie di quella normativa speciale”.

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