Con il Codice della crisi, il sequestro prevale sulle procedure concorsuali
La Cassazione ha applicato l’art. 317 del DLgs. 14/2019, dedicato al principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi
Ai sensi dell’art. 317 comma 2 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sempre sulle procedure concorsuali.
Fa applicazione di tale norma – effettivamente in vigore solo a partire dal 15 luglio 2022 – la sentenza n. 31921 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 30 agosto.
Il tema centrale del ricorso riguardava la qualifica di confisca diretta (o meglio, del sequestro a questa preordinata) in un caso in cui si andava a colpire il denaro a disposizione di una società a responsabilità limitata soggetta a curatela fallimentare.
In proposito i giudici di legittimità ricordano quanto già espresso dalle Sezioni Unite, per cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque ...
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