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Per l’integrazione pensionistica contano i soli anni di contribuzione maturati in Italia e non quelli all’estero

/ REDAZIONE

Sabato, 11 ottobre 2025

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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 27115/2025, ha chiarito che, in tema di prestazioni di lavoro svolte da un cittadino italiano in Italia e in un altro Stato dell’Unione europea, ai fini del calcolo dell’integrazione prevista dall’art. 3 comma 15 della L. 335/95 rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia e non quelli riconosciuti all’estero.

Tale disposizione disciplina la misura minima della pensione di vecchiaia – nello specifico, quella del solo pro rata liquidabile dall’ente previdenziale italiano – allorché il diritto alla pensione sia stato acquisito mediante il cumulo di contributi versati in Italia e all’estero, stabilendo che tale misura minima non possa essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a 1/40 del trattamento pensionistico minimo vigente all’entrata in vigore della stessa L. 335/95.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come il cumulo previsto dalla norma incida esclusivamente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione; diversamente, la sua quantificazione segue la regola per cui ciascun ente previdenziale eroga la pensione in misura corrispondente all’effettivo ammontare dei contributi di cui ha ricevuto il versamento, secondo il principio del c.d. pro rata. In particolare, il pro rata italiano e quello straniero, una volta ricostruita l’anzianità contributiva, vanno considerati come separati, rilevando, poi, l’erogazione del pro rata estero per l’eventuale riassorbimento dell’integrazione al minimo del pro rata italiano.

Tuttavia, per quel che concerne il pagamento della pensione, se vanno valutati i contributi versati presso il singolo Stato, allora sarà solo il relativo periodo a venire in esame anche con riguardo all’integrazione al minimo; il lavoro riconosciuto all’estero, tutt’al più, potrà incidere nel senso di portare all’esclusione, nei casi previsti dalla legge, della citata integrazione.

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