Lucratività circoscritta per le attività di interesse generale delle ODV
Devono essere rispettati i limiti per le attività diverse
L’esercizio delle attività di interesse generale assume caratteristiche peculiari per le organizzazioni di volontariato (ODV), per le quali sussiste un limite quantitativo al loro svolgimento con modalità commerciali.
Rispetto a questa categoria di ente del Terzo settore, costituita per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017, le risorse necessarie al funzionamento e allo svolgimento dell’attività sono definite dall’art. 33 comma 2 del medesimo decreto, che menziona le quote associative, i contributi pubblici e privati, le donazioni e i lasciti testamentari, le rendite patrimoniali e le attività di raccolta fondi, nonché le attività diverse entro i limiti di secondarietà e strumentalità in rapporto all’attività istituzionale di interesse generale, definiti dall’art. 6 del DLgs. 117/2017 e dal DM 107/2021.
Il successivo comma 3 della disposizione regola lo svolgimento delle attività di interesse generale, per le quali è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, “salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6”.
In assenza di ulteriori indicazioni normative, per la determinazione delle spese rimborsabili, si potrebbe fare riferimento a quanto previsto dall’art. 56 comma 4 del DLgs. 117/2017 in materia di convenzioni con gli enti pubblici, che include tra le spese (effettivamente sostenute e documentate) sia i costi diretti, sia i costi indiretti per la “quota parte imputabile direttamente all’attività”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
L’ultimo inciso dell’art. 33 comma 3 del DLgs. 117/2017 (come inserito dall’art. 24-ter comma 1 del DL 119/2018, conv. L. 136/2018) ammette l’esercizio dell’attività di interesse generale con un margine economico positivo, evitando in questo modo l’esclusivo svolgimento a titolo gratuito o, tutt’al più, con entrate che non superino i costi sostenuti. Ciò, tuttavia, è possibile entro i limiti di secondarietà e strumentalità definiti per le attività diverse dall’art. 6. In linea generale, questo vincolo è assente per gli altri enti del Terzo settore che possono svolgere le attività di interesse generale anche con profitto, fermo restando il divieto di lucro soggettivo e la conseguente qualificazione tra gli ETS commerciali con tutti i suoi effetti.
Il rinvio all’applicazione dei criteri di cui all’art. 6 ha portato a ritenere che le attività di interesse generale svolte verso un corrispettivo superiore al mero rimborso spese dovessero essere riclassificate come diverse.
In questo senso sembra essersi espresso anche il Ministero del Lavoro che, nella nota n. 7221/2023, ha precisato come la distinzione tra attività di interesse generale e diverse – rilevante in quanto la prevalenza delle prime rispetto alle seconde è elemento necessario, benché non sufficiente, ai fini della qualificazione come ODV – non è data soltanto dall’ambito in cui si collocano le attività di interesse generale (ovvero la ricomprensione tra quelle di cui all’art. 5 comma 1 del codice del Terzo settore), ma anche dal regime economico che le caratterizza; infatti le attività di interesse generale svolte a fronte di corrispettivi che eccedono il costo delle spese effettivamente sostenute e documentate “devono essere considerate quali attività diverse e possono essere esercitate nei limiti di cui all’art. 6”.
In sostanza, tali attività potrebbero essere remunerate con corrispettivi che eccedono il mero rimborso delle spese sostenute e documentate, a patto che gli stessi non superino uno dei limiti definiti dall’art. 3 del DM 107/2021, ossia il 30% delle entrate complessive dell’ente, oppure il 66% dei costi complessivi dell’ente.
Il rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse è stato oggetto di una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 6211/2024) che ha assunto un’impostazione diversa da quella appena definita (si veda “Non sono diverse le attività di interesse generale delle ODV svolte con scopo di lucro” del 5 settembre 2024).
La pronuncia ha escluso l’equiparazione delle attività di interesse generale svolte con scopo di lucro alle attività diverse sulla base del fatto, oggettivo, che sarebbero “diverse” solo quelle non ricomprese nell’elenco dell’art. 5 del codice del Terzo settore. Tale conclusione – a parere del giudicante – troverebbe conforto proprio nel disposto dell’art. 33 comma 3 del DLgs. 117/2017, il quale non afferma che le attività di interesse generale svolte con modalità lucrative debbano considerarsi come attività diverse, ma prescrive solo che siano svolte nel rispetto dei limiti e dei criteri che ne assicurano il carattere secondario e strumentale.
In base a questa pronuncia, quindi, l’attività manterrebbe (anche statutariamente) la qualifica “di interesse generale” con possibilità per l’ODV di esercitarla con modalità lucrative, seppur entro limiti ben definiti il cui rispetto condiziona il mantenimento della qualifica di ODV.
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