Nuovo quadro RT della dichiarazione per le società non residenti
Nella sezione VI-A i dati delle plusvalenze imponibili per il solo 5% in capo alle società francesi
Il quadro RT del modello REDDITI 2025 SC presenta una struttura che ricalca quella del corrispondente quadro dei modelli delle persone fisiche e delle società di persone, con una distinzione tra le sezioni dove indicare i dati per il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze (contrassegnate dalla lettera “A”), la sezione dove indicare tali plusvalenze e minusvalenze (nel modello delle società di capitali si tratta della sezione VII) e le sezioni in cui liquidare le imposte sostitutive dovute (contrassegnate dalla lettera “B”).
Devono utilizzare tale quadro del modello REDDITI SC le società non residenti al fine di dichiarare i capital gain di fonte italiana (per le società residenti, naturalmente, i capital gain rientrano per presunzione assoluta tra le componenti che concorrono a formare il reddito d’impresa).
Molte di tali plusvalenze non rientrano tra quelle assoggettate a imposizione in virtù dell’extraterritorialità garantita dall’art. 23 comma 1 lett. f) del TUIR a una serie di redditi rivenienti da operazioni su mercati regolamentati; altre esenzioni derivano da norme interne in virtù di vari parametri quali la residenza del percipiente in uno degli Stati della white list o la natura di investitore istituzionale dello stesso.
Più esenzioni, infine, sono concesse dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
In sostanza, di fatto in ambito finanziario l’esenzione dei non residenti rappresenta la regola e l’imposizione italiana l’eccezione: il quadro RT accoglie tali eccezioni.
Nel momento in cui la società non residente sia tenuta ad assolvere l’imposizione italiana sulle plusvalenze (trattasi dell’imposta sostitutiva del 26% prevista dall’art. 5 del DLgs. 461/97), i redditi sono collocati in ciascuna delle pertinenti sezioni del quadro RT. Tipicamente:
- le plusvalenze su partecipazioni o su titoli obbligazionari sono dichiarate nelle sezioni II-A, VII e II-B;
- le plusvalenze e gli altri redditi su cripto-attività, i quali si considerano prodotti in Italia se le chiavi che danno accesso alle stesse sono detenute presso intermediari residenti in Italia, o se le cripto-attività sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario residente, sono dichiarati nelle sezioni V-A, VII e V-B.
Una novità del quadro RT, oggetto di indicazioni specifiche da parte delle istruzioni ministeriali, si rinviene nella sezione VI-A. Essa accoglie le plusvalenze su partecipazioni realizzate da società ed enti residenti in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, le quali concorrono alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare a norma dell’art. 68 comma 2-bis del TUIR.
Tale regime, applicabile alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2024 e oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/2024, riguarda le società e gli enti commerciali senza stabile organizzazione italiana, o anche con stabile organizzazione italiana, a condizione che la partecipazione ceduta non sia relativa a tale S.O.
Quanto all’oggetto della cessione, si deve trattare di partecipazioni qualificate secondo l’accezione dell’art. 67 comma 1 lett. c) del TUIR. Devono inoltre essere soddisfatti gli ordinari requisiti per la participation exemption (periodo di possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata – ex lege verificato per le partecipazioni in società italiane – ed esercizio da parte della partecipata di imprese commerciali).
In presenza di Convenzioni conformi al modello OCSE, le plusvalenze su partecipazioni in società diverse da quelle a prevalente contenuto immobiliare sono tassate nel solo Stato di residenza del cedente (e quindi non devono essere dichiarate in Italia). L’ambito naturale di operatività dell’art. 68 comma 2-bis del TUIR è, quindi, quello delle plusvalenze su partecipazioni in società italiane non immobiliari realizzate da società francesi, imponibili anche in Italia ove di entità almeno pari al 25% a norma dell’art. 8 lett. b) del Protocollo alla Convenzione Italia-Francia.
Le plusvalenze che hanno titolo a beneficiare dell’esenzione del 95% a norma dell’art. 68 comma 2-bis del TUIR rimangono soggette all’imposta sostitutiva del 26% (di fatto, il carico impositivo è pari all’1,30% della plusvalenza, ovvero al 26% calcolato sul 5% imponibile).
Le componenti che concorrono a formare la plusvalenza (corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto) sono indicate nel loro importo nominale nel rigo RT46; la plusvalenza è invece computata nella misura del 5% della differenza (ammontare effettivamente imponibile) nel rigo RT58.
L’imposta sostitutiva dovuta, pari al 26% dell’imponibile, è poi indicata nella sezione VI-B del quadro.
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