Per gli enti non commerciali seconda rata IMU da versare entro il 16 dicembre
L’importo è pari al 50% dell’IMU corrisposta per l’anno 2024
Il 16 dicembre 2025 scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno in corso.
Per la generalità dei soggetti passivi, la seconda rata dell’IMU da versare entro il 16 dicembre corrisponde al saldo del tributo locale dovuto per il 2025 (da calcolare applicando le aliquote in vigore per quest’anno).
In deroga a tale previsione generale, il comma 763 dell’art. 1 della L. 160/2019 prevede invece regole ad hoc per il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali di cui al precedente comma 759 lett. g).
Tali soggetti infatti versano l’IMU dovuta per ciascun anno con una ripartizione in tre rate, e in particolare:
- le prime due rate, di importo pari al 50% dell’IMU corrisposta per l’anno precedente, sono da versare entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno in corso;
- la terza rata, a eventuale conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta (sulla base delle aliquote deliberate per l’anno di riferimento), è da versare entro il 16 giugno dell’anno successivo.
Tali enti, pertanto, entro il 16 dicembre 2025 dovranno versare la seconda rata dell’IMU per il 2025, pari al 50% dell’IMU corrisposta per l’anno 2024 (analogamente all’importo della prima rata). Entro il 16 giugno 2026 andrà invece corrisposta la terza rata, a conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per il 2025 (se residua un importo da pagare a conguaglio, al netto di quanto già versato con le prime due rate nel 2025).
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’applicazione di queste regole “speciali” riguarda gli enti non commerciali che possiedono, nel Comune di riferimento (destinatario del versamento), almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi precedente dell’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, in quanto impiegato per lo svolgimento:
- delle attività istituzionali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (ossia delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto ex art. 16 comma 1 lett. a) della L. 222/85);
- esercitate con modalità non commerciali, da riscontrare ai sensi degli artt. 3 e 4 del DM 200/2012 (per gli specifici criteri relativi all’attività sportiva si veda “Esenzione IMU con requisiti ad hoc per società e associazioni sportive” del 25 luglio 2025).
Tale disciplina ad hoc per il versamento riguarda anche l’ente non commerciale che possiede un immobile a uso “misto”, in quanto utilizzato solo in parte per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, e che pertanto è solo parzialmente esente, secondo i criteri proporzionali individuati dall’art. 5 del DM 200/2012.
Inoltre, deve ritenersi che rientrino nel novero dei soggetti passivi che applicano le predette regole specifiche di versamento anche gli enti del Terzo settore che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente), in quanto impiegato per le proprie attività istituzionali svolte con modalità non commerciali, ai sensi dell’art. 82 comma 6 del DLgs. 117/2017. Fino al 31 dicembre 2025, gli enti beneficiari di tale esenzione sono individuati dalla disciplina transitoria di cui all’art. 104 comma 1 del DLgs. 117/2017.
Infatti, seppure in assenza di esplicite indicazioni normative, pare evidente che le specifiche regole di versamento dell’IMU di cui al comma 763 valgano anche per gli enti del Terzo settore cui si applica l’esenzione ex art. 82 comma 6 del DLgs. 117/2017, in considerazione dell’analogia di tale agevolazione con quella dell’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.
Peraltro, in senso conforme, con riguardo alle specifiche regole dichiarative di cui al comma 770 dell’art. 1 della L. 160/2019, le istruzioni alla dichiarazione IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 precisano che occorre fare riferimento anche agli enti del Terzo settore.
Dunque, con riferimento al Comune dove si trova almeno un immobile esente, l’IMU dovuta dall’ente non commerciale (o dall’ente del Terzo settore) per la totalità degli immobili siti in detto Comune (parzialmente esenti o non esenti) va corrisposta seconda la suddivisione in tre rate sopra illustrata.
Va infine evidenziato che, mentre le prime due rate sono sempre dovute dagli enti non commerciali che applicano le regole di versamento ad hoc, la terza rata per il 2025, a conguaglio, da corrispondere entro il 16 giugno 2026, è invece eventuale. Ciò considerato che l’importo già pagato nel corso del 2025 con le precedenti due rate (pari ciascuna al 50% dell’IMU versata per il 2025) potrebbe risultare uguale, o addirittura superiore, all’imposta dovuta per l’intero anno 2025.
Se ha versato un importo superiore con le prime due rate, l’ente non commerciale può domandare il rimborso entro cinque anni dal versamento, ex art. 1 comma 164 della L. 296/2006. In alternativa, in sede di versamento mediante F24, l’ente può compensare l’eventuale credito IMU maturato nei confronti del medesimo Comune, risultante dalla dichiarazione IMU ENC presentata.
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