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Sabato, 11 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Con la festa nazionale di San Francesco slittano i versamenti tributari

Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la L. 8 ottobre 2025 n. 151; il giorno festivo è rilevante per tutti i termini processuali

/ Alice BOANO

Sabato, 11 ottobre 2025

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L’introduzione della giornata di festa nazionale di San Francesco d’Assisi ogni 4 ottobre comporta effetti sul piano fiscale e processuale, generando sostanzialmente uno slittamento delle scadenze.
Dal punto di vista normativo la novità si traduce in una modifica dell’art. 2 della L. n. 260/49 mediante la L. 8 ottobre 2025 n. 151, pubblicata ieri sulla Gazzetta ufficiale. La norma contiene un elenco delle giornate da considerarsi festive con gli effetti previsti dalla stessa legge, ossia l’osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

Con riferimento ai termini processuali, l’art. 155 c.p.c., applicabile al rito tributario in forza dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 546/92, stabilisce che i giorni festivi si computano nel termine; tuttavia, nel caso in cui la scadenza cada in un giorno festivo, essa si proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo.
Anche il termine di prescrizione, se scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, in base a quanto previsto dall’art. 2963 c.c.

Lato adempimenti e versamenti tributari, l’art. 6 comma 8 del DL 330/94 dispone che il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo sia considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
L’istituzione della nuova festa nazionale incide pertanto sui termini di versamento tramite il modello F24.
In base a quanto previsto altresì dall’art. 18 del DLgs. 241/97, i versamenti di cui all’art. 17 del medesimo decreto devono ritenersi tempestivi nel caso in cui vengano effettuati il primo giorno lavorativo successivo quando il termine cade di sabato o in un giorno festivo.

Con riferimento alla nuova festività, vi è da dire, però, che al momento non risultano previsti, a livello generale, versamenti con scadenza il 4 ottobre.
Al riguardo, occorre però anche considerare come “l’utilizzazione, ai fini della compensazione, del credito di imposta derivante da agevolazioni tributarie, sia legittima, nel primo giorno lavorativo successivo, laddove essa possa essere effettuata entro un termine che cade in un giorno festivo” (C.T. Prov. Padova 9 settembre 2024 n. 319/1/24).
L’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011 stabilisce, poi, che gli adempimenti relativi a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle finanze – comprese le Agenzie fiscali – i cui termini scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
La medesima impostazione è stata seguita anche in materia di interpelli e, in particolare, dall’art. 11 della L. n. 212/2000 in relazione al termine di 90 giorni concesso all’Amministrazione per rispondere al contribuente.

Novità operativa al 2027

La legge dispone che la novità entri in vigore il 1° gennaio 2026, in modo da applicarla a partire dalla ricorrenza degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.
In concreto, però, visto che nel 2026 il 4 ottobre cadrà di domenica (giorno già di per sé festivo), i primi effetti della nuova festività si avranno quindi l’anno successivo, in relazione a lunedì 4 ottobre 2027.

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