Dichiarazione per l’incumulabilità di pensioni e lavoro autonomo 2024 entro fine mese
Dovrà essere inviata anche la dichiarazione a preventivo per l’anno 2025
Entro il 31 ottobre 2025 i pensionati soggetti al regime di cumulo parziale ex art. 10 del DLgs. 503/92, che nel 2024 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno dichiarare all’INPS i redditi conseguiti in tale annualità.
Nel merito è intervenuto il medesimo Istituto previdenziale con il messaggio n. 3036, pubblicato ieri, illustrando l’adempimento in questione e ricordando anche l’obbligo di presentare la dichiarazione a preventivo per l’anno 2025 per coloro che nel corso di quest’anno svolgono attività lavorativa.
In via preliminare, si ricorda che ai sensi del citato art. 10 del DLgs. 503/92 le quote di determinati trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi.
Invece, il comma 4 dell’art. 10 del DLgs. 503/92 richiede, in presenza di cumulo con redditi da lavoro autonomo, che i pensionati comunichino all’INPS i redditi da lavoro riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF, ovvero, in questo caso, il 31 ottobre 2025.
Tuttavia, l’obbligo di comunicazione in commento non ricorre per diverse categorie di pensionati, in quanto non soggette al divieto di cumulo.
Ci si riferisce, in sintesi, ai titolari di: pensione e assegno d’invalidità avente la decorrenza compresa entro il 1994; pensione di vecchiaia; pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo; pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO; pensione o assegno d’invalidità dell’AGO dei lavoratori dipendenti o delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Sono altresì esenti dall’obbligo anche i titolari di pensione d’invalidità dalla cui attività lavorativa sia derivato, con riferimento all’anno precedente, un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del FPLD, pari a 7.781,93 euro per il 2024.
Ancora, risultano cumulabili le remunerazioni a favore dei sacerdoti, le indennità percepite dai giudici tributari, i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali e le indennità connesse a cariche pubbliche elettive.
Con l’occasione, l’INPS ricorda poi che dal 1° luglio 2023 sono divenute operative le nuove regole del lavoro sportivo, così come definite dal DLgs. 36/2021.
Pertanto, precisa l’Istituto previdenziale, le istruzioni riportate nel messaggio n. 3036/2025 sono valide anche per i titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’AGO, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo.
Per quanto riguarda invece i redditi oggetto della comunicazione, nel messaggio in commento si precisa che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Operativamente, i pensionati interessati possono presentare la dichiarazione reddituale in questione accedendo al sito www.inps.it, utilizzando le apposite credenziali, quali lo SPID digitale almeno di livello 2, CNS, CIE o eIDAS.
Una volta effettuata l’autenticazione, il pensionato potrà accedere al servizio on line “RED Precompilato” digitando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”.
Nella successiva schermata occorre selezionare la campagna di riferimento “Campagna RED 2025 anno reddito richiesto 2024”.
Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di mancato adempimento da parte del pensionato, l’art. 10 comma 8-bis del DLgs. 503/92 prevede l’obbligo di versare all’INPS, tramite prelievo sulle rate di pensione erogate al trasgressore, una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Tale somma verrà prelevata dall’Istituto previdenziale sulle rate di pensione.
Infine, nel messaggio in commento si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 4-bis del DLgs. 503/92, i pensionati che nel corrente anno svolgono attività di lavoro autonomo devono altresì presentare la dichiarazione a preventivo per l’anno 2025. Tale dichiarazione consente all’INPS di effettuare provvisoriamente, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno successivamente conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2025, resa a consuntivo nel 2026.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41