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IMPRESA

Esclusa la misura cautelare del divieto di segnalazione alla centrale rischi

Limiti alla trasparenza bancaria senza benefici per le trattative con i creditori

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 30 agosto 2025

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Il Tribunale di Nola, con provvedimento del 15 maggio 2025, ha negato, in sede di composizione negoziata, la misura cautelare del divieto di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, ritenendo discutibile e priva di utilità tale cautela ai fini delle trattative condotte con i creditori per il risanamento.

Il Tribunale ricorda, in primo luogo, come il giudizio di convalida delle misure protettive ex art. 19 del DLgs. 14/2019 (CCII) è promosso verso i creditori che al deposito dell’istanza e della pubblicazione nel Registro delle imprese abbiano già avviato azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, o sui beni e diritti con i quali è esercitata l’attività imprenditoriale, ovvero siano in possesso di titoli esecutivi da azionare, quali litisconsorti necessari. La comunicazione agli altri creditori risultanti dall’elenco allegato al ricorso, invece, non è necessaria, quali litisconsorti facoltativi.

La tutela di questi ultimi, oltre che con l’eventuale gravame del provvedimento di conferma ex art. 19 comma 7 del CCII o con la facoltà di domandarne la revoca o la modifica di cui al comma 6, trova ulteriore momento con riferimento all’onere, in capo all’istante, di chiedere – entro 20 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con cui ha chiesto le misure protettive – la pubblicazione anche del numero di ruolo generale del procedimento di convalida.

Vengono in rilievo, inoltre, l’art. 18 comma 2 del CCII, che onera il debitore di inserire nel sistema di pubblicità camerale una dichiarazione avente ad oggetto l’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione ex art. 17 comma 3 lett. d), nonché l’art. 19 comma 4 del CCII circa la necessità di sentire i terzi incisi (cfr. Trib. Roma 3 luglio 2024).

Gli effetti delle misure sono prodotti automaticamente con l’istanza ex art. 18 del CCII, ma restano provvisori e finalizzati a favorire il buon esito delle trattative con i creditori e il risanamento aziendale, e inoltre tali misure devono essere confermate ex art. 19 del CCII.

A tal fine, il Tribunale dovrà verificare il fumus boni iuris, consistente nella verifica dell’esistenza di concrete prospettive di risanamento, nonché il periculum in mora, nel senso di idoneità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e l’assenza di pregiudizi sproporzionati per i creditori, oltre alla loro proporzionalità rispetto al risanamento aziendale.
È necessario, quindi, effettuare un bilanciamento fra i contrapposti interessi.

Con gli artt. 18 ss. del CCII non si attribuisce al Tribunale un sindacato sulla fattibilità concreta del piano di risanamento, ma un potere di controllo sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e alla non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento, tenuto conto: dell’interesse dei creditori (Trib. Modena 3 dicembre 2022) e della condotta assunta dalle parti nel corso delle trattative, nonché verificando la maggior convenienza del percorso rispetto all’alternativa liquidatoria, quale criterio di bilanciamento dei contrapposti interessi ai fini del riconoscimento di una protezione anticipata.

Peraltro, il deposito di un piano definitivo non costituisce onere riconducibile all’impresa che accede allo strumento, parlando l’art. 17 del CCII di “progetto di piano”, essendo il percorso finalizzato a individuare una strategia concreta di risanamento in esito alla negoziazione.

Accanto a tali misure protettive, dirette a tutelare il patrimonio, il CCII prevede le misure cautelari atipiche ex artt. 2 lett. q) e 19 del CCII, strumentali alla protezione delle trattative, ma che, al pari delle prime, presuppongono il fumus della ragionevole perseguibilità del risanamento (Trib. Catania 25 luglio 2022). La misura cautelare, d’altra parte, non potrà essere impiegata per ottenere risultati ulteriori e diversi rispetto alla ristrutturazione.

Relativamente al caso di specie, è stata negata la misura cautelare del divieto di segnalare a sofferenza la posizione della debitrice alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e delle altre Istituzioni di rating private, discutendosi in ordine all’effettiva utilità della cautela (e/o sull’effettiva sussistenza del periculum in mora), ai fini degli interessi opposti.
La deroga all’obbligo di segnalazione dovrebbe essere fronteggiata da un robusto e contrario interesse sostanziale della controparte, determinando una violazione delle regole della trasparenza bancaria, che non apporta benefici tangibili, né ostacola le trattative.

Alle banche è di per sé impedito di procedere con peggioramento della “classificazione” del credito in ragione dell’attivazione di una composizione negoziata, ex art. 16 comma 5 del CCII, pertanto, secondo il Tribunale, sarebbe eccessiva l’inibitoria di una corretta segnalazione delle posizioni di rischio a terzi, che invece risulta funzionale alla completezza della composizione negoziata, stante il collegamento ex art. 14 del CCII della piattaforma telematica nazionale alle informazioni contenute nella Centrale Rischi, che non possono essere bloccate, stante il rischio di una rappresentazione della situazione aziendale non corretta (Trib. Perugia 2 maggio 2025).

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