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FISCO

Ritenute su interessi obbligazionari nel quadro RZ del modello REDDITI SC

Vanno nel 770, invece, gli interessi su obbligazioni corrisposti dai grandi emittenti che applicano la sostitutiva del 26%

/ Salvatore SANNA

Mercoledì, 22 ottobre 2025

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In merito alle obbligazioni e ai titoli similari emessi dai soggetti residenti in Italia diversi dai c.d. “grandi emittenti” (banche, società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati ecc.) valgono le disposizioni contenute nell’art. 26 comma 1 del DPR 600/73 e, pertanto, essi operano una ritenuta a titolo di imposta del 26% sugli interessi erogati agli obbligazionisti che non svolgono attività di impresa.
La ritenuta viene, invece, applicata a titolo di acconto nei confronti di: imprese individuali (per i titoli in regime di impresa); snc, sas, srl, spa ed enti commerciali; stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 del DPR 22 luglio 1998 n. 322, i soggetti IRES che hanno corrisposto gli interessi in argomento, che sono soggetti a ritenuta alla fonte, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta “contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri”. Tali soggetti devono quindi compilare il quadro RZ del modello REDDITI SC.

In particolare, gli interessi, i premi e gli altri frutti di titoli obbligazionari emessi da società che non rientrano tra i c.d. “grandi emittenti” devono essere indicati nel prospetto B, avendo cura di inserire nella colonna 1 (causale) il corrispondente codice:
- A, per interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della L. 725/94;
- B, per interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l’art. 26 comma 1 del DPR 600/73;
- C, per i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d’investimento, assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 26 comma 1 del DPR 600/73;
- E, per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;
- F, per gli interessi, i premi e gli altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall’art. 2 del DLgs. 239/96, per i quali resta ferma l’applicazione da parte dell’emittente della ritenuta di cui all’art. 26 comma 1 del DPR 600/73;
- G, per i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending), gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia (lett. d-bis) dell’art. 44 comma 1 del TUIR).

Con lo stesso codice devono essere indicati i proventi da prestiti erogati per il tramite delle predette piattaforme finalizzati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale di cui agli artt. 5 e 78 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 (social lending). Questi ultimi beneficiano dell’aliquota ridotta prevista per i titoli di Stato e assimilati, attualmente pari al 12,50%.

In merito agli interessi delle obbligazioni dei grandi emittenti, invece, è prevista un’imposta sostitutiva che, a norma degli artt. 1 e 2 del DLgs. 239/96, è operata nei soli confronti dei c.d. “nettisti” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), per i quali è quindi escluso ogni obbligo di dichiarazione del provento. Nei confronti dei soggetti “lordisti” (in pratica, snc, sas, srl e spa) i grandi emittenti non operano invece alcun prelievo, sicché questi soggetti dichiarano gli interessi nel modello REDDITI al pari di tutti gli altri proventi.

L’imposta sostitutiva di cui al DLgs. 239/96 si applica:
- in caso di riscossione di interessi e cedole;
- in sede di cessione a titolo oneroso o gratuito di titoli;
- in caso di trasferimento a un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario.
Gli interessi, i premi e gli altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all’imposta sostitutiva applicata dai c.d. “grandi emittenti” implicano la compilazione del quadro SQ del modello 770/2025 da parte del soggetto erogatore.

In merito alle obbligazioni estere, la norma non distingue tra “grandi emittenti” e soggetti diversi dai medesimi: essa si limita a stabilire l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al DLgs. 239/96. A ciò si aggiunga che l’art. 26 comma 1 del DPR 600/73 in materia di ritenuta a titolo di imposta non prevede che il prelievo possa essere effettuato da un soggetto non residente in Italia. Pertanto, per le obbligazioni estere emesse non occorre distinguere tra grandi emittenti e soggetti diversi, in quanto sono soggetti solo all’imposta sostitutiva di cui al DLgs. 239/96.
Per i non residenti, infine, è previsto un esonero dall’imposta sostitutiva, sempre che il percipiente risieda in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

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