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Sabato, 30 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Rimborso delle accise variabile per l’hydrotreated vegetable oil

Per gli HVO che rispettano i requisiti di sostenibilità si applica l’aliquota ridotta mentre per quelli non conformi si applica l’aliquota ordinaria

/ Sabrina FERRAZZI e Patrizia FLANC

Sabato, 30 agosto 2025

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Il DLgs. 28 marzo 2025 n. 43 ha riformato significativamente il Testo unico accise o TUA (DLgs. 26 ottobre 1995 n. 504) intervenendo, fra le varie, in tema carburanti prevedendo un percorso quinquennale di avvicinamento dell’aliquota accisa prevista per il gasolio rispetto a quella prevista per la benzina, con l’obiettivo di eliminare i c.d. “sussidi ambientalmente dannosi”, ovvero quei trattamenti fiscali che hanno, di fatto, sin ora favorito l’utilizzo di un carburante più inquinante.

A decorrere dal 15 maggio scorso, l’accisa sul gasolio sarà soggetta a incrementi annuali compresi tra 1 e 1,5 centesimi di euro al litro, mentre quella sulla benzina verrà progressivamente ridotta, fino a raggiungere la parità tra i due prodotti.

Per effetto dell’equiparazione fiscale prevista tra HVO (hydrotreated vegetable oil, biocarburante avanzato sempre più diffuso nel settore dei trasporti) e diesel, l’incremento si applicherà anche ai rifornimenti del primo.
Tuttavia, per quanto riguarda il regime agevolato previsto dall’art. 24-ter del TUA, gli aumenti annuali delle accise previsti dall’art. 3 cit. verranno “neutralizzati” per effetto del rimborso. Tale disposizione riconosce un rimborso trimestrale per i biocarburanti sostenibili, tra cui l’HVO, quando impiegati in determinati settori o condizioni (ad esempio, trasporto pubblico locale, in agricoltura e in altre attività individuate nella tabella A del TUA).

Il rimborso spetterà a condizione che siano rispettati i requisiti di sostenibilità e tracciabilità della filiera. Per quanto attiene l’HVO, questo si verifica qualora:
- il biocarburante sia prodotto da materie prime certificate secondo i criteri stabiliti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 (RED II) e dalle relative norme attuative nazionali;
- sia garantita la completa tracciabilità del percorso produttivo e distributivo tramite sistemi di certificazione riconosciuti, in grado di attestare l’origine sostenibile delle materie prime, la riduzione delle emissioni di gas serra;
- sia garantita la conformità ai requisiti di legge lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Quanto alle implicazioni operative per le imprese, a partire dal 15 maggio 2025, l’importo del rimborso accise per i rifornimenti di HVO e gasolio tradizionale varia in base alle caratteristiche del carburante: per gli HVO che rispettano i requisiti di sostenibilità si applica l’aliquota ridotta (rimborso di 214,18 euro/1000 litri), mentre per gli HVO non conformi e per il gasolio tradizionale si applica l’aliquota ordinaria (rimborso di 229,18 euro/1000 litri).

Compilazione dell’istanza con inserimento di tre quadri distinti

Inoltre, la compilazione dell’istanza prevede l’inserimento di tre quadri distinti, uno per ciascuna fattispecie:
- Quadro A-1: consumi di gasolio (inclusi gli HVO) effettuati dal 1° aprile al 14 maggio 2025;
- Quadro A-2: consumi di gasolio e/o HVO non conformi ai requisiti dal 15 maggio al 30 giugno 2025;
- Quadro A-3: consumi dei soli HVO conformi ai requisiti dal 15 maggio al 30 giugno 2025.

Questa previsione rafforza la competitività dell’HVO nei settori strategici, confermandone il ruolo di leva per la decarbonizzazione e la transizione energetica.

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