Falcidiabile il contributo integrativo destinato alla Cassa Forense
La reiterata omissione dell’obbligazione tributaria non costituisce un atto in frode dei creditori
Il debitore, purché non consumatore, può ricorrere al concordato minore per porre rimedio allo stato di sovraindebitamento in cui versa, mediante la formulazione di una proposta satisfattiva ai propri creditori, chiamati ad esprimere il proprio consenso attraverso il voto.
Il concordato può essere sia in continuità sia liquidatorio a seconda, rispettivamente, che prosegua o meno l’attività imprenditoriale o professionale.
In caso di concordato liquidatorio, la proposta deve prevedere l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (art. 74 comma 2 del DLgs. 14/2019); ciò non esclude la sua ammissibilità ove la finanza esterna costituisca l’unica risorsa che può destinarsi a favore dei
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