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Lunedì, 1 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Falcidiabile il contributo integrativo destinato alla Cassa Forense

/ Francesco DIANA

Lunedì, 1 settembre 2025

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Il debitore, purché non consumatore, può ricorrere al concordato minore per porre rimedio allo stato di sovraindebitamento in cui versa, mediante la formulazione di una proposta satisfattiva ai propri creditori, chiamati ad esprimere il proprio consenso attraverso il voto.

Il concordato può essere sia in continuità sia liquidatorio a seconda, rispettivamente, che prosegua o meno l’attività imprenditoriale o professionale.
In caso di concordato liquidatorio, la proposta deve prevedere l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (art. 74 comma 2 del DLgs. 14/2019); ciò non esclude la sua ammissibilità ove la finanza esterna costituisca l’unica risorsa che può destinarsi a favore dei creditori, non essendovi altro attivo (Trib. Roma 7 aprile 2025 n. 305).

La soddisfazione di questi ultimi può essere prevista in qualsiasi forma e anche in misura parziale, purché la proposta precisi tempi e modalità di adempimento; è una facoltà, invece, la suddivisione dei creditori in classi, ad eccezione dell’obbligo posto per i soli creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74 comma 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019).

Ove si operi il classamento dei creditori è necessario verificare, innanzitutto, che le classi siano correttamente formate secondo un criterio di omogeneità per interessi e posizione giuridica (Trib. Pordenone 7 maggio 2025).
In secondo luogo, definite le classi, è necessario che si verifichi il rispetto della regola distributiva di cui all’art. 84 comma 6 del DLgs. 14/2019 (Trib. Roma 25 giugno 2025 e Trib. Venezia 10 marzo 2025): i creditori inseriti in una classe devono ricevere, complessivamente, un trattamento almeno pari a quello riservato alle classi aventi lo stesso grado e comunque più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.

Non rileva ai fini dell’ammissibilità, invece, l’entità della percentuale di soddisfo (ad esempio, ritenuta eccessivamente bassa), posto che la sua congruità è una questione di merito, non sindacabile dal tribunale e rimessa all’apprezzamento del creditore mediante l’espressione del voto.
L’unica verifica possibile, infatti, attiene al confronto tra la percentuale prevista nel piano e il trattamento verosimilmente riservato in caso di liquidazione controllata.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Locri con sentenza del 12 luglio 2025.
Nell’ambito del concordato minore, il requisito della meritevolezza del debitore non assume alcun rilievo posto: l’ammissibilità è subordinata alla verifica delle condizioni tassativamente indicate all’art. 77 del DLgs. 14/2019 che non ammettono alcuna estensione, neppure in via interpretativa (Trib. Matera 11 marzo 2025).

Tra queste rileva l’atto compiuto dal debitore e diretto a frodare le ragioni dei creditori; in tal senso, non costituisce atto in frode la condotta omissiva del debitore che, sistematicamente, si sottrae all’adempimento delle proprie obbligazioni tributarie.

È sufficiente che il ricorrente indichi, in modo corretto e completo, l’indebitamento “reale”, non ricadendo tra gli atti tipizzati di cui all’art. 82 del DLgs. 14/2019 la reiterata omissione del debitore.
Ciò non esclude, tuttavia, l’importanza della condotta pregressa del debitore in merito alla determinazione della situazione di indebitamento, posto che, solo conoscendo il passato del debitore, i creditori possono convincersi dell’affidabilità prognostica del ricorrente e, dunque, poter votare consapevolmente (Trib. Ferrara 7 marzo 2025 n. 14).
Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del DLgs. 14/2019, anche nel concordato minore è possibile ricorrere al c.d. cram down in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

È necessario, tuttavia, che ricorra una duplice condizione: l’adesione del creditore pubblico dev’essere determinante per il raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 79 comma 1 del DLgs. 14/2019; inoltre, la proposta del debitore dev’essere maggiormente conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
In merito, la pronuncia ha il pregio di chiarire che la proposta può prevedere anche la falcidia del c.d. contributo integrativo da versare a favore della Cassa Forense.

Questo, infatti, al pari degli altri debiti erariali e previdenziali può essere oggetto di riduzioni non avendo il legislatore previsto alcuna eccezione al riguardo, né rilevando che si tratta di importi anticipati dal cliente al professionista ma destinati alla Cassa, trattandosi comunque di somme dovute per il perseguimento di generali interessi pubblici.
Ciò che rileva è pur sempre il trattamento riservato rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

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