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FISCO

Nuove valutazioni in capo ai professionisti sulle cause di esclusione dal CPB

Necessario considerare le scelte dell’associazione professionale

/ Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

Lunedì, 1 settembre 2025

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La nuova causa di esclusione/cessazione dal CPB, introdotta dal DLgs. 81/2025 correttivo della riforma fiscale, e dedicata ai professionisti che partecipano in associazioni o società professionali (e viceversa), porta con sé diverse questioni applicative, non ancora affrontate dalla prassi amministrativa.

La nuova previsione punta a legare, per quanto riguarda il CPB, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; in particolare, a partire dal CPB 2025-2026 è possibile aderire solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

L’art. 11 comma 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024 prevede l’esclusione dal CPB per:
- il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale, a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati, salvo il caso in cui l’associazione o la società partecipata aderisca al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
- l’associazione professionale, la società tra professionisti o la società tra avvocati nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Le fattispecie sopra descritte costituiscono cause di esclusione, se si verificano prima dell’adesione al CPB, o cause di cessazione, se si verificano nel corso del biennio concordato.
Per espressa disposizione normativa, la nuova causa di esclusione/cessazione si applica a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dalla data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025 (vale a dire, a partire dal 13 giugno 2025); di conseguenza, rimangono valide le adesioni al CPB 2024-2025 già espresse, senza tenere conto delle nuove regole introdotte dal DLgs. 81/2025.

Per come sono formulate, le nuove disposizioni si prestano a generare disallineamenti nel caso in cui alcune delle parti interessate (il socio o l’associato oppure il soggetto collettivo) abbiano già aderito al CPB 2024-2025.

Si ipotizzi, ad esempio, l’adesione al CPB 2024-2025 di un’associazione professionale, con i relativi associati (possessori di reddito di lavoro autonomo individuale) che valutano l’adesione al CPB 2025-2026. In tal caso ci si potrebbe chiedere se per tali professionisti siano operative le nuove cause di esclusione data la non perfetta corrispondenza tra il biennio concordato dall’associazione (2024-2025) e quello dei professionisti (2025-2026).

Un’interpretazione letterale della disposizione potrebbe portare ad escludere dal concordato gli associati, considerato che in questo caso l’adesione al CPB non verrebbe effettuata “per i medesimi periodi d’imposta”. Tale conclusione appare tuttavia eccessivamente restrittiva e non in linea con la ratio della norma, poiché avrebbe l’effetto di escludere dal concordato anche i periodi d’imposta in cui entrambi i soggetti applicano il CPB per cui – fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali in senso contrario – si ritiene ammessa l’adesione al CPB 2025-2026 da parte dei singoli professionisti (soddisfatte anche le altre condizioni) proprio perché l’associazione professionale vi ha già aderito, anche se per il biennio 2024-2025.

Rinnovo richiesto per evitare la cessazione

La possibilità che il biennio di efficacia del concordato possa non coincidere tra associazione o società e singoli professionisti pone un ulteriore interrogativo in merito alla necessità di rinnovare l’adesione per il successivo biennio, pena la cessazione dal CPB per i periodi in cui non risulti l’adesione al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Così, nel caso esemplificato, considerato che l’adesione al CPB da parte dei professionisti riguarda il biennio 2025-2026, si ritiene che il mancato rinnovo dell’adesione (per il biennio 2026-2027) da parte del soggetto collettivo porti alla cessazione del CPB per il 2026 per i professionisti, per effetto di quanto previsto dall’art. 21 comma 1 lett. b-quinquies) del DLgs. 13/2024; si tratta infatti del caso in cui, in un determinato periodo d’imposta (il 2026, nella fattispecie), il soggetto collettivo non applica il CPB, con conseguente cessazione nei confronti di tutti i professionisti partecipanti.

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