Credito imposte estere con doppio limite nel CNM
La determinazione delle imposte detraibili nel consolidato fiscale avviene con i criteri per country e per company
La disciplina del credito per le imposte estere nell’ambito del consolidato nazionale muove da presupposti in parte diversi rispetto a quelli che caratterizzano le società che assolvono l’imposta in modo autonomo.
Dal punto di vista normativo, i principi che regolano la fattispecie nell’ambito della tassazione di gruppo si rinvengono nell’art. 118 comma 1-bis del TUIR, a norma del quale:
- per reddito complessivo (parametro preso in considerazione dall’art. 165 comma 1 del TUIR per il computo della quota di imposta italiana, fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera) deve intendersi il reddito complessivo globale (in senso analogo l’art. 9 comma 4 del DM 1° marzo 2018, di attuazione della disciplina della tassazione di gruppo);
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