Per il bonus nido compresi gli spazi gioco
Dal 1° gennaio 2026 la domanda di bonus nido produce effetti anche per gli anni successivi
In sede di conversione del DL 95/2025 (c.d. decreto “Omnibus”), il legislatore ha introdotto una semplificazione in relazione alla presentazione delle domande per fruire del c.d. bonus nido (si veda “Confermato il contributo alle lavoratrici madri per il 2025” dell’11 agosto 2025).
Nello specifico, è stato inserito l’art. 6-bis che, oltre a fornire l’interpretazione autentica del comma 355 dell’art. 1 della L. 232/2016, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, avente effetto retroattivo, come anche chiarito nel relativo dossier, ha disposto che dal 1° gennaio del prossimo anno sarà possibile presentare un’unica domanda, senza doverla rinnovare ogni anno.
In particolare, dal 1° gennaio 2026, la domanda presentata per fruire del c.d. bonus nido o del contributo per introdurre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (la disposizione, infatti, si riferisce genericamente ai “benefici” di cui all’art. 1 comma 355 della L. 232/2016), in caso di accoglimento, produce effetti anche per gli anni successivi.
Quindi, dall’indicata data, una volta presentata la domanda, se questa viene accolta non sarà necessario presentare ulteriori successive domande, rimanendo ferma la verifica della persistenza dei requisiti richiesti e la prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.
Oltre a ciò, l’art. 6-bis del DL 95/2025 convertito, nel fornire l’interpretazione autentica della citata norma che ha introdotto il contributo in esame, contenuta nella L. 232/2016, chiarisce quali siano i servizi educativi la cui frequenza comporta la riconoscibilità del contributo stesso.
Si precisa infatti che il comma 355 dell’art. 1 di tale legge, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia indicati all’art. 2 comma 3 lett. a), b) e c), nn. 1 e 3, del DLgs. 65/2017, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
La domanda per ottenere il c.d. bonus nido, per effetto dell’interpretazione autentica fornita, è quindi presentabile con riferimento alla frequenza dei seguenti servizi educativi per l’infanzia, purché pubblici o autorizzati:
- nidi e micronidi (che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DLgs. 65/2017, accolgono bambine e bambini tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione);
- sezioni primavera di cui all’art. 1 comma 630 della L. 296/2006 (che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. b) del DLgs. 65/2017, accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a 6 anni di età, aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia);
- spazi gioco (che accolgono bambine e bambini da 12 a 36 mesi di età, che consentono una frequenza flessibile per massimo 5 ore al giorno) e servizi educativi in contesto domiciliare che accolgono bambine e bambini da 3 a 36 mesi caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo (quindi i servizi integrativi di cui ai nn. 1 e 3 dell’art. 2 comma 3 lett. c) del DLgs. 65/2017).
L’art. 6-bis del DL 95/2025 non cita i servizi integrativi di cui al n. 2 dell’art. 2 comma 3 lett. c) del DLgs. 65/2017, vale a dire i centri per bambini e famiglie in cui è presente un adulto accompagnatore. Tali servizi rimangono quindi esclusi dal c.d. bonus nido.
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