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ECONOMIA & SOCIETÀ

Limiti a sequestro e confisca dell’assicurazione sulla vita

Le somme liquidate, in quanto indennità equiparabili ai trattamenti pensionistici, sono impignorabili ex art. 545 comma 7 c.p.c.

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 22 ottobre 2025

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La natura previdenziale e assistenziale dell’assicurazione sulla vita è ostativa all’assoggettabilità a confisca per equivalente, e al correlativo sequestro preventivo, delle somme così conseguite.
Trovano, infatti, applicazione anche in ambito penale i limiti previsti dall’art. 1923 c.c. laddove stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
In realtà, la giurisprudenza penale ha per lungo tempo affermato che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 c.c. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo, (cfr. Cass. n. 11945/2017 e Cass. n. 12838/2012).

Tuttavia, secondo la pronuncia n. 34306 depositata ieri dalla sesta sezione penale della Cassazione, si tratta di conclusioni che devono essere riviste alla luce dei principi contenuti in una più recente pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 26252/2022, laddove si afferma che l’art. 545 c.p.c. – in tema di crediti impignorabili – rappresenta una regola generale dell’ordinamento processuale.

In effetti anche la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che la ratio sottesa all’art. 545 c.p.c. è quella di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa (tra le tante, Corte Cost. n. 248/2015).

Gli emolumenti pensionistici vengono così ricondotti nell’alveo dei diritti inalienabili della persona tutelati dall’art. 2 Cost., e dunque l’impignorabilità deve essere estesa alle somme (capitali e rendite) derivanti dalla liquidazione di una polizza vita c.d. tradizionale, riconducibili alla nozione di “indennità che tengono luogo di pensione” alla quale fa riferimento il citato art. 545, avuto riguardo alla funzione tipica del contratto di assicurazione cui accedono.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione abbia raggiunto il suo scopo tipico, cioè la liquidazione della somma accumulata o di una rendita così da garantire una protezione economica e un sostegno finanziario ai beneficiari designati in caso di decesso dell’assicurato, o per garantire un capitale o una rendita se l’assicurato è in vita a una scadenza predeterminata, tali crediti, in quanto indennità equiparabili ai trattamenti pensionistici, di cui condividono la funzione, sono impignorabili nei limiti di cui all’art. 545 comma 7 c.p.c.

Viene, pertanto, affermato il principio secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato avente ad oggetto i capitali e le rendite derivanti dalla liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita c.d. tradizionale ovvero dell’indennizzo conseguente al verificarsi dell’evento, avendo gli stessi natura previdenziale e assistenziale.

Diversa è la situazione quando la somma in sequestro non costituisce oggetto della liquidazione della polizza-vita stipulata al verificarsi dell’evento, ma consegue dal recesso dell’assicurato che, sulla base di una clausola contrattuale esercitabile “ad nutum”, ha recuperato al suo patrimonio somme che, pur avendo a suo tempo assolto alla funzione di risparmio, non realizzano, al momento e in forza del riscatto, anche la funzione assistenziale e previdenziale, invalidata per effetto della opzione rimessa all’assicurato di recedere dal contratto di assicurazione.

In sintesi, attraverso il “riscatto” della polizza prima della scadenza l’assicurato ha conseguito il capitale investito (o una parte di esso) senza che si realizzasse la funzione principale di garantire un capitale o una rendita alla scadenza predeterminata e, quindi, la funzione assistenziale o previdenziale alla quale era destinato l’accumulo, in fase di esecuzione del contratto.

La sentenza in commento dà atto in proposito dell’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile, che ha trovato espressione nella sentenza n. 8676/2000 e nella successiva decisione delle Sezioni Unite n. 8271/2008. Tuttavia, il “privilegio” della impignorabilità va letto – secondo i giudici penali – nel quadro di un complessivo bilanciamento tra i principi in materia di responsabilità penale e gli interessi pubblicistici connessi alla tutela dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 e 38 Cost. che giustificano la impignorabilità assoluta o relativa.

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