Il capitale sociale si può aumentare sempre
Il Comitato triveneto dei notai ha reso pubblica l’edizione 2025 degli orientamenti in materia di diritto societario
Tra gli aggiornamenti 2025 e i nuovi orientamenti del Comitato triveneto dei notai che saranno presentati il prossimo sabato, di particolare interesse appaiono quelli in materia di perdite e aumenti di capitale, nonché di recesso, conseguenti alle più recenti indicazioni di dottrina e giurisprudenza.
Con l’aggiornamento delle massime H.G.19 e I.G.30, innanzitutto, si riconosce la possibilità, in presenza di perdite che incidono sul capitale sociale per qualunque entità, dunque sia superiore che inferiore al terzo, di deliberare un aumento di capitale di qualsiasi importo e a qualsiasi prezzo senza il preventivo ripianamento integrale delle perdite accertate. Fermo restando che, ove un tale aumento sia deliberato da una società non in liquidazione che si trovi in una delle condizioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. (per le spa) e 2482-bis e 2482-ter c.c. (per le srl), e qualora all’esito dell’aumento il patrimonio netto non risulti almeno pari ai due terzi del nuovo capitale sociale, continueranno ad applicarsi dette disposizioni, nonché quella contenuta nell’art. 2484 n. 4 c.c.
Se, invece, una tale delibera sia adottata da una società in liquidazione e all’esito dell’aumento il patrimonio netto risulti almeno pari ai due terzi del capitale minimo legale, viene meno la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c.; ne consegue la facoltà per i soci di deliberare la revoca della liquidazione, nel rispetto dello specifico procedimento di legge e ove non ricorrano altre cause di scioglimento.
Le nuove massime H.G.44 e I.G.56, poi, stabiliscono che gli aumenti di capitale scindibili con efficacia progressiva – vale a dire immediata ma comunque successiva all’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese – possono essere deliberati prevedendo che le sottoscrizioni raccolte abbiano efficacia immediata singolarmente, per blocchi allo spirare di determinati termini durante il periodo dell’offerta (ad esempio, alla fine di ogni mese o di ogni trimestre), per blocchi al raggiungimento di determinati importi durante il periodo dell’offerta (ad esempio, ogni 100.000 euro di aumento sottoscritto).
L’efficacia immediata dell’aumento comporta l’obbligo, per la spa, di emettere le relative azioni al momento del suo conseguimento, salvo che lo statuto preveda la “non emissione” dei titoli. I sottoscrittori dell’aumento progressivo, pertanto, potranno esercitare come segue i diritti sociali: se lo statuto prevede l’emissione dei titoli, anche dematerializzati, dal momento in cui tale emissione è avvenuta; se, invece, è prevista la non emissione dei titoli, dal momento in cui sono legittimati secondo le tecniche previste dallo statuto stesso ai sensi dell’art. 2346 comma 1 c.c. (per le srl, invece, si precisa che l’efficacia anticipata comporta l’obbligo per gli amministratori di effettuare la relativa comunicazione al Registro delle imprese ex art. 2481-bis comma 6 c.c.).
Salvo che la delibera della spa non disponga diversamente in maniera espressa, inoltre, il prezzo con il quale gli amministratori possono collocare l’inoptato è libero per ogni singola sottoscrizione, purché non sia inferiore a quello dell’opzione.
Relativamente alla liquidazione del socio receduto da spa, le nuove massime H.H.16 e H.H.17 sottolineano come, nell’ipotesi in cui la liquidazione avvenga tramite trasferimento delle azioni ad altri soci, a obbligazionisti convertibili, a terzi o alla stessa società ai sensi dell’art. 2437-quater c.c., nonché in quella di esercizio del diritto di riscatto ex art. 2437-sexies c.c., è necessario porre in essere un regolare trasferimento dei titoli nelle forme e con gli adempimenti previsti dalla legge in relazione al loro regime di circolazione (ai sensi dell’art. 2355 c.c.). Il soggetto legittimato a operare il trasferimento delle azioni è la società, tramite i suoi legali rappresentanti (cfr. anche l’aggiornamento della massima I.H.15 in tema di srl).
In caso di riscatto la legittimazione della società è concorrente con quella del socio riscattato, poiché in detta fattispecie l’art. 2437-quater c.c. si applica in quanto compatibile.
La società ha la facoltà di determinare il prezzo di vendita in base alla situazione del mercato e definendolo in misura:
- superiore rispetto al valore di liquidazione dovuto al socio receduto, con facoltà di variarlo ulteriormente in aumento in esito alla mancata collocazione in opzione agli altri soci o agli obbligazionisti convertibili. In tale ipotesi la società avrà il diritto di trattenere la differenza tra prezzo di vendita e valore di liquidazione dovuto al receduto;
- inferiore rispetto al valore di liquidazione, ove non sia stata in grado di collocarle (nell’ordine legale) ad un prezzo pari o superiore a detto valore. In tale ipotesi la società ha l’obbligo di corrispondere la differenza con riserve disponibili o, in mancanza, mediante una riduzione reale del capitale sociale, verificandosi altrimenti una causa di scioglimento (cfr. anche l’aggiornamento della massima I.H.15 in tema di srl).
Nel caso di trasferimento conseguente al diritto di riscatto il prezzo dovrà essere quello previsto dalla relativa clausola, nel rispetto dei limiti di legge.
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