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Sabato, 22 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Trascrizione dell’accettazione tacita e presunta dell’eredità con dichiarazione sostitutiva

Il Ddl. su semplificazione e digitalizzazione riforma l’art. 2648 c.c.

/ Cecilia PASQUALE

Sabato, 22 novembre 2025

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È in arrivo la possibilità di trascrivere anche l’accettazione dell’eredità tacita e quella per effetto del possesso dei beni ereditari o per effetto della redazione di un inventario non seguita da una dichiarazione di rinuncia all’eredità dei beni ereditari, per garantire la continuità degli acquisti immobiliari.
Si tratta di una delle novità civilistiche contenute nel Ddl. sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, attualmente all’esame della Camera (per le novità in tema di donazione di immobili e successioni, si veda “In arrivo novità sulla circolazione degli immobili donati” del 10 ottobre 2025).

È utile ricordare che l’accettazione dell’eredità può essere:
- espressa, quando consiste in una dichiarazione fatta dal chiamato che esprime la volontà di accettare l’eredità e di assumere la qualità di erede (art. 475 c.c.);
- tacita, quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), ad esempio nel caso in cui il chiamato riscuote il canone di locazione di un bene ereditario;
- ope legis (o presunta), quando l’accettazione è fatta discendere da un evento, indipendentemente da una volontà implicita o espressa del chiamato. Vi rientra il possesso di un bene facente parte del patrimonio ereditario da parte del chiamato, che non redige l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità (o non dismette il possesso dei beni) ex art. 485 c.c.

Quando l’eredità ha ad oggetto beni immobili, l’accettazione deve essere trascritta nei registri immobiliari, così da garantire la continuità delle trascrizioni (ossia consentire la ricostruzione dei passaggi di proprietà di un determinato bene immobile) e risolvere gli eventuali conflitti tra acquirenti. A questo proposito, l’art. 2648 c.c. stabilisce che l’accettazione dell’eredità che comporti l’acquisto di diritti immobiliari deve essere trascritta.

Nella formulazione attualmente in vigore, la trascrizione avviene sulla base di una dichiarazione del chiamato all’eredità, che sia contenuta in un atto pubblico; in una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.
In caso di accettazione tacita, la trascrizione può essere richiesta se l’atto risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Quando manca un atto formale di accettazione dell’eredità (perché l’accettazione tacita non risulta da uno degli atti suddetti o in caso di accettazione c.d. presunta), la trascrizione non è possibile, nulla prevedendo l’art. 2648 c.c. sul punto. Quello che avviene nella prassi è che gli eredi che non hanno trascritto l’accettazione si troveranno a effettuare la trascrizione nel momento (eventuale) in cui porranno in essere atti dispositivi dei beni immobili ereditati.
L’art. 41 del Ddl. sulla semplificazione interviene su questo aspetto, prevedendo che al comma 3 dell’art. 2648 c.c. sia aggiunta la previsione per cui “La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485”.

In sostanza, per i casi di accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c. o acquisto della qualità di erede ex art. 485 c.c., l’erede o il suo successore a titolo universale potranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata attestante l’avvenuta accettazione nelle modalità suddette.
Sulla base di questo documento sarà, quindi, possibile effettuare la trascrizione.

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