Accettazione tacita dell’eredità anche tramite il rappresentante «generale»
A tal fine, occorre, però, che il potere di accettare sia stato conferito per procura senza la limitazione del beneficio di inventario
Il chiamato all’eredità acquista la qualità di erede solo a seguito dell’accettazione dell’eredità a lui devoluta per legge e/o per testamento.
Il diritto di accettare l’eredità, assoggettato al termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione, ovvero dal diverso dies a quo individuato all’art. 480 c.c., può essere esercitato:
- in forma espressa ex art. 475 c.c., vale a dire con apposita dichiarazione (non sottoposta a condizione o a termine) resa in un atto pubblico o in una scrittura privata;
- oppure tacitamente, ai sensi dell’art. 476 c.c., quando il chiamato all’eredità compie un atto (ad esempio, la vendita di un bene ereditario) che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare
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